Con un nuovo emendamento, stavolta al decreto coesione 8D.L. 60/2024, il Governo prova a risolvere l’annosa questione della gestione della cassa vincolata, al fine di alleggerire l’impatto della deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG della Corte dei conti – Sezione delle autonomie.
Il correttivo era già stato presentato durante l’iter di conversione del D.L. 19/2024 e poi del D.L. 39/2024, ma è sempre stato dichiarato inammissibile. La questione era stata esaminata lo scorso 14 febbraio dalla Commissione Arconet, che aveva esplorato tre soluzioni;
1) eliminare il vincolo della cassa solo per le entrate vincolate da legge “cd. deboli”.
2) eliminare il vincolo della cassa per tutte le entrate vincolate da legge, mantenendolo solo per trasferimenti, mutui e finanziamenti);
3) sostituire la disciplina della cassa vincolata con quella della programmazione dei pagamenti.
Il legislatore ha puntato sulla soluzione 2). Essa prevede le seguenti modifiche al Tuel:
a) all’articolo 180, comma 3, lettera d), sono eliminate le parole “da legge,”;
b) all’articolo 185, comma 2, lettera i), sono eliminate le parole “stabiliti per legge o”;
c) all’articolo 187, comma 3-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: “Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).
In questo modo si introduce una reale semplificazione, anche in considerazione del fatto che gran parte dei trasferimenti già oggi non determinano la formazione di cassa vincolata essendo perlopiù erogati a rendicontazione.
È auspicabile, quindi, che questa volta l’emendamento passi.
