Come redigere il “bilancio tecnico”?

In base al D.M. 25 luglio 2023 sul nuovo iter di bilancio entro il 15 settembre il responsabile del servizio finanziario “o chi ne fa le veci” è chiamato predisporre il c.d. “bilancio tecnico” 2024-2026 da cui far partire il processo che dovrebbe auspicabilmente portare all’approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio entro…

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In base al D.M. 25 luglio 2023 sul nuovo iter di bilancio entro il 15 settembre il responsabile del servizio finanziario “o chi ne fa le veci” è chiamato predisporre il c.d. “bilancio tecnico” 2024-2026 da cui far partire il processo che dovrebbe auspicabilmente portare all’approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio entro il prossimo 31 dicembre. 

Luigi Oliveri ha già evidenziato come tale scadenza e le successive che segnano la “road map” non possa considerarsi certamente perentoria. Tuttavia, è interessante capire cosa si intenda per bilancio tecnico secondo il citato decreto.

Il c.d. bilancio tecnico è definito come “bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata” ed è costituito da: 

  1. i prospetti del bilancio riguardanti le  previsioni  delle entrate e delle spese riferiti  almeno  al  triennio  successivo,  il prospetto degli equilibri e almeno gli  allegati  relativi  al  fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità,  per la cui definitiva elaborazione è richiesta  la  collaborazione  dei responsabili dei servizi; 
  2.  l’elenco   dei   capitoli   distinti   per   centri   di responsabilità  riferito  ai  medesimi  esercizi   considerati   nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente  inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano  esecutivo  di gestione (PEG). Il responsabile del servizio  finanziario  valuta  se articolare l’elenco dei capitoli anche per assessorati; 
  3. i dati contabili della nota di aggiornamento  al  DUP,  se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP.

In realtà, esaminando le nuove norme, sembrano delinearsi due bilanci tecnici:

  • il primo predisposto dal responsabile del servizio finanziario “in solitudine” (solo sulla base degli eventuali indirizzi dell’amministrazione), rappresentando una sorta di “ribaltamento” di quello vigente;
  • il secondo predisposto dal responsabile del servizio finanziario in collaborazione con i responsabili degli altri servizi.

Il primo deve essere predisposto in ogni caso entro il 15 settembre, il secondo è solo eventuale (“In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell’equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate”).

Il responsabile del servizio finanziario è chiamato a rilevare eventuali squilibri sia nella fase di predisposizione del primo bilancio tecnico che in sede di verifica delle previsioni di entrata e di spesa avanzate dagli altri servizi. 

Nel primo caso (che pare più teorico che reale posto che l’adempimento è a ridosso della salvaguardia degli equilibri), entro il 15 settembre, il responsabile del servizio finanziario

  1. ne dà immediatamente notizia all’organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese;
  2. segnala i possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio.

Nel secondo caso, il responsabile del servizio finanziario:

  1. ne dà tempestivamente notizia all’organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, al fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri finanziari (per tale passaggio non sono previste scadenze precise, ma deve essere compatibile con la scadenza del 20 ottobre);
  2. in assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell’equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate.

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