Nemmeno la deliberazione della sezione Autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2025 è bastata a risolvere i tanti dubbi posti dalla disciplina delle nuove componenti perequative legate alla Tari o alla tariffa corrispettiva.
I giudici contabili hanno dichiarato inammissibile il quesito su quale sia la modalità di determinazione dell’importo da riversare, ovvero se si debba considerare l’importo “bollettato” o quello incassato.
Sul tema si sono registrate posizioni diametralmente opposte non solo fra comuni e Arera, ma anche all’interno della stessa Corte. Le Autonomie, però, hanno preferito chiamarsi fuori, lasciando la parola ad altri giudici (cui certamente la patata bollente arriverà presto visto che il CSEA ha già intimato gli enti che hanno riversato importi inferiori a quelli calcolati secondo il primo criterio.
Le motivazioni della deliberazione citata, però, non sono convincenti. Non pare corretto dire che la questione si pone a monte della rappresentazione a bilancio, perché quest’ultima è conseguenza del corretto inquadramento della fattispecie. Per aggirare la questione, la Corte è costretta a inventare una complessa architettura contabile, su cui giustamente Elena Masini evidenzia le sue perplessità (si veda l’articolo “Componenti perequative Tari: i dubbi irrisolti sulla contabilizzazione delle poste” pubblicato su Il Sole 24Ore).
Ma in fondo il problema è l’incapacità sempre più diffusa di scrivere norme sensate, in qualsiasi ambito del diritto ma specialmente in materia di rifiuti, dove la convivenza fra leggi, regolamenti locali e delibere di Arera ha creato la tempesta perfetta.
