Consolidato: cui prodest?

Entro il prossimo 30 settembre (salvo proroghe) oltre 2300 enti (tutto quelli con più di 5000 abitanti) dovranno approvare il bilancio consolidato 2022.  Fra le tante scadenze in calendario per il prossimo autunno, quella che riguarda il documento disciplinato dall’allegato 4/4 al dlgs 118/2011 è certamente la più fastidiosa. Si tratta, infatti, di un adempimento…

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Entro il prossimo 30 settembre (salvo proroghe) oltre 2300 enti (tutto quelli con più di 5000 abitanti) dovranno approvare il bilancio consolidato 2022. 

Fra le tante scadenze in calendario per il prossimo autunno, quella che riguarda il documento disciplinato dall’allegato 4/4 al dlgs 118/2011 è certamente la più fastidiosa.

Si tratta, infatti, di un adempimento di cui si fatica a comprendere l’utilità in un settore, quali quello degli enti locali, dove alla diffusa presenza di enti strumentali e società partecipate non corrisponde l’effettiva ricorrenza di “gruppi” tali da rendere almeno opportuno, se non necessario, fornire una rappresentazione unitaria delle complessive risultanze finanziarie, economiche e patrimoniali.

In altri termini, il bilancio consolidato è oggi un documento praticamente inutile, che pure impone alle ragionerie attività complesse, molto spesso esternalizzate e (quindi anche) onerose, senza un significativo ritorno in termini di risultato. In molti casi, è addirittura complicato acquisire tempestivamente le informazioni necessarie da parte delle partecipate, piuttosto restie a procedere a quelle operazioni di pre-consolidamento che pure la manualistica divenuta legge considera essenziali, quali: 1) la riclassificazione dei dati contabili (sul piano sostanziale e temporale); 2) l’evidenziazione ai fini della successiva elisione delle operazioni infra-gruppo.

Da questo punto di vista, il potere di direttiva riconosciuto alle amministrazioni “capo gruppo” è quasi sempre un’arma spuntata, dato che, come detto, non esistendo il “gruppo” il sedicente “capo” fatica a farsi obbedire da subordinati che, in molti casi, sono dei giganti rispetto ai primi.

Basti pensare alla miriade di quote detenute dai comuni di minori dimensioni in mega società di capitale multi-utillity.

Per fortuna, il legislatore ha posto un parziale rimedio a questo paradosso, rendendo facoltativo il bilancio consolidato al di sotto dei 5.000 abitanti. Risultato: nessun mini-ente (nemmeno i più virtuosi) si esercita più nel consolidamento dei conti, a ulteriore dimostrazione della assoluta irrilevanza di tale strumento dal punto di vista della governance finanziaria.

Purtroppo, la stessa saggezza non ha finora ispirato le scelte normative per gli enti di dimensioni medie, medio-grandi e grandi. Al contrario, nel 2021 la Commissione Arconet ha licenziato una nuova, poderosa riforma del principio contabile applicato, inserita nel tredicesimo correttivo al dlgs 118 (dm 1/9/2021), prevedendo un rilevante cambiamento nella rappresentazione del patrimonio e del risultato di terzi, che non vanno più esposti come un di cui dei valori complessivi del consolidato, ma in modo separato e complementare.

In attesa di comprendere la ratio di tale irrinunciabile cambio di prospettiva, i consigli si apprestano ad esaminare per l’ennesima volta documenti il cui valore aggiunto è pari a 0.

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