La conversione del decreto “Economia” (dl 95/2025) ha portato ad una riformulazione della norma (art. 3) inserita per ripristinare i fondi destinati a province e città metropolitane per manutenzioni stradali incautamente tagliati dall’ultima manovra e dal decreto milleproroghe. La nuova versione è un capolavoro di bizantinismo, prevedendo:
– l’erogazione entro il 31 dicembre 2025 a ciascun ente beneficiario della prima rata pari alla metà dell’importo reso disponibile per il 2025, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall’annualità 2025, “e comunque per il periodo di cui all’alinea” (2025-28) del comma 8, sia stata avviata la procedura di affidamento come risultante dalla data di pubblicazione del CIG entro il 30 settembre 2025. A tal fine gli enti beneficiari dovranno fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 ottobre 2025, la certificazione attestante le procedure di affidamento avviate;
– l’erogazione della seconda rata entro il 30 settembre 2026, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall’annualità 2026 (e comunque per il quadriennio 2025-28) sia stata avviata la procedura di affidamento come risultante dalla data di pubblicazione del CIG entro il 31 marzo 2026. Gli enti beneficiari dovranno certificare l’avvio delle procedure di affidamento entro il 30 luglio 2026;
(Ambedue le erogazioni sono ridotte proporzionalmente nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto)
– l’erogazione delle risorse residue per il 2026 entro il 30 settembre 2026, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto per i quali il contratto è stato stipulato alla data del 28 febbraio 2026;
– successivamente, entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, l’erogazione delle risorse relative alle annualità successive, sulla base degli stati di avanzamento rendicontati, con la condizione che i contratti siano stati stipulati entro il 28 febbraio 2026 (per i casi in cui il termine di emanazione del CIG è il 30 settembre 2025) o entro il 15 settembre 2026, (nei casi in cui il termine del CIG è il 31 marzo 2026.
Un meccanismo che definire contorto è eufemistico e che pare esclusivamente finalizzato a complicare l’utilizzo di risorse che, forse, qualcuno a Roma ha già destinato ad altre finalità.
