L’operatività in derivati degli enti locali è stata progressivamente limitata dal legislatore, che infine, con l’art. 1, comma 572 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha vietato in modo permanente ed a pena di nullità il ricorso a tali strumenti, ritenendone la struttura e la causa incompatibili con le finalità istituzionali delle pubbliche amministrazioni.
Tali contratti, infatti, comportano rischi non previamente calcolabili ed espongono quindi gli enti pubblici ad accollarsi oneri impropri e non prevedibili all’atto della stipulazione. In altri termini, i derivati presentano caratteristiche fortemente aleatorie per le finanze pubbliche, mettendo in pericolo la disponibilità delle risorse finanziarie utilizzabili dagli enti per il raggiungimento di finalità di generale interesse per la collettività.
Il divieto è stato rafforzato dalla sanzione della nullità, già da tempo stabilita per i contratti stipulati in violazione dell’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione.
Il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al dlgs 118/2011) disciplina, quindi, la contabilizzazione delle sole operazioni in derivati anteriori al divieto normativo. In particolare, il par. 3.23 prevede che la rilevazione dei relativi flussi finanziari debba avvenire nel rispetto del principio dell’integrità del bilancio. Pertanto, tenuto conto della natura di contratti autonomi e distinti rivestita, ad ogni effetto di legge, dai derivati e dai contratti di finanziamento sottostanti, dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del contratto “derivato”.
La regolazione annuale dei flussi che hanno natura di soli interessi è rilevata rispettivamente, per l’entrata, nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I del bilancio. L’eventuale differenza positiva costituisce una quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, destinata, secondo il seguente ordine di priorità, a garantire i rischi futuri del contatto, alla riduzione del debito sottostante in caso di estinzione anticipata, al finanziamento di investimenti.
Gli eventuali flussi in entrata “una tantum”, conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito sottostante, – i cosiddetti “up front” derivanti dalle operazioni di cui all’art. 3, lettera f) del D.M. 389/2003, in conseguenza della loro assimilazione ad indebitamento prevista dall’art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 – vengono contabilizzati nel titolo 6° delle entrate “accensioni di prestiti”. Nel caso in cui il derivato sia sorto con un upfront, una quota del flusso annuale di spesa è imputata a rimborso di prestiti.
La quota da registrare come “rimborso di prestiti” è individuata sulla base del piano di ammortamento (definito in considerazione della durata del derivato e del tasso di interesse del derivato sottostante). La regolazione annuale degli altri flussi riguardanti contratti di derivati che non hanno natura di interessi, ma prevedono l’ammortamento di un finanziamento, è rilevata nel titolo terzo della spesa concernente le spese per incremento di attività finanziarie.
