E si giunse al 20° decreto correttivo dei principi contabili armonizzati. 

E siamo arrivati a 20, una media di due all’anno.  È stato pubblicato sul portale Arconet il decreto attuativo del comma 659 della l 199/2025 (legge di bilancio 2026), che ha previsto l’aggiornamento degli allegati 4/1 e 4/2 e 9 al dlgs 118/2011 con principale riferimento alla disciplina del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE),…

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E siamo arrivati a 20, una media di due all’anno.  È stato pubblicato sul portale Arconet il decreto attuativo del comma 659 della l 199/2025 (legge di bilancio 2026), che ha previsto l’aggiornamento degli allegati 4/1 e 4/2 e 9 al dlgs 118/2011 con principale riferimento alla disciplina del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), alla formulazione delle previsioni di cassa e agli strumenti per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. 

FCDE. Il decreto rivede le modalità di determinazione dell’accantonamento a preventivo. A tal fine, si potrà fare riferimento – anziché alla media quinquennale o triennale del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata – all’indicatore rilevato nell’ultimo rendiconto, purché in tal esercizio sia stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il rendiconto si riferisce, purché si dimostri l’attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato.

Il nuovo metodo di calcolo, definito accelerato, sarà applicabile a partire dall’assestamento 2026-2028 e poi in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031).

Previsioni di cassa. Dopo avere chiarito la differenza tra le previsioni di competenza (costituite dai crediti e dai debiti che l’ente ha il diritto di riscuotere o il dovere di pagare in ciascun esercizio, e le previsioni di cassa (che indicano l’importo dei crediti e dei debiti che si prevede effettivamente di riscuotere e di pagare nel corso del medesimo anno) il decreto individua le condizioni da rispettare per la corretta elaborazione delle previsioni di cassa sia per le entrate che per le spese.

Sotto il primo profilo, viene prevista la nettizzazione del FCDE stanziato a bilancio e di quello accantonato a rendiconto, sotto il secondo del fondo pluriennale vincolato e dei fondi accantonati diversi da quello di riserva. Da segnalare anche l’obbligo (molto morbido in verità) di adeguare i software di contabilità per gestire il fondo pluriennale vincolato a preventivo. Precisamente, si dispone che “Se il sistema informativo contabile non consente di gestire il fondo pluriennale vincolato in previsione, gli enti fanno riferimento ad una stima dell’importo complessivo del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, indicata nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione”. Sempre in nota integrativa occorrerà specificare i “tempi di adeguamento, non oltre l’esercizio 2028, del sistema informativo contabile al principio della competenza finanziaria potenziata”.

Tempi di pagamento. Viene (inutilmente a nostro parere) definita l’articolazione del processo di spesa dei debiti commerciali scandendone le diverse fasi in modo da garantire il rispetto delle scadenze previste dall’art. 4 del dlgs 232/2002.

In questo contesto, il decreto segnala la “buona pratica” di istituire una struttura dedicata cui attribuire compiti di monitoraggio delle fatture non pagate e di sensibilizzazione dei responsabili delle spese (invio di report, organizzazione di incontri formativi, solleciti, attività di affiancamento, ecc.). La struttura può essere costituita anche da gruppi di lavoro composti dai rappresentanti di tutti i centri di spesa dell’ente e, negli enti di piccole dimensioni può essere prevista, in alternativa, la nomina di un responsabile per la tempestività dei pagamenti.

Il decreto, infine, recepisce le nuove disposizioni dettate dalla legge 199 in materia di utilizzo dell’avanzo, nonché il parere n. 3358/2025 del Ministero delle Infrastrutture relativo alla corretta imputazione dell’IRAP sugli incentivi per le funzioni tecniche.

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