Eccessi burocratici della certificazione delle risorse per servizi sociali, asili nido e trasporto scolastico per disabili

“Se la legge non funziona cambiala” recita un adagio popolare che ben potrebbe adattarsi al caso dei fondi vincolati per il welfare alla luce della lunga lista di “cattivi” (oltre 3600 enti) redatta dal Ministero dell’Interno.  Ci riferiamo al decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 5 novembre scorso, che…

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“Se la legge non funziona cambiala” recita un adagio popolare che ben potrebbe adattarsi al caso dei fondi vincolati per il welfare alla luce della lunga lista di “cattivi” (oltre 3600 enti) redatta dal Ministero dell’Interno. 

Ci riferiamo al decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 5 novembre scorso, che ha individuato gli enti che non hanno utilizzato oppure certificato per intero le risorse aggiuntive loro assegnate dallo Stato per il potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto scolastico di studenti con disabilità relativamente all’anno 2024. 

Si tratta di somme (circa 715 milioni) vincolate a tali finalità, che fino allo scorso anno erano comprese nel fondo di solidarietà comunale e che poi sono confluite nel fondo speciale equità livello servizi (ma senza mutare sostanzialmente natura e modalità di erogazione e spesa). 

Il loro utilizzo è monitorato attraverso un sistema di certificazione disciplinato dal dm 6 giugno 2024, il quale prevede che, in caso mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP (livelli essenziali delle prestazioni) assegnati, scatti una procedura di commissariamento che comporta, in prima battuta, la nomina dei primi cittadini (senza oneri di finanza pubblica). 

Le casistiche sono due: da un lato, il mancato invio della certificazione, dall’altro il non integrale utilizzo. Nel primo caso, invece, occorre trasmettere a Sogei, nel termine di trenta giorni che decorreranno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto, le certificazioni non inviate. Nel secondo caso, è necessario attivarsi affinché l’ente metta in atto tutte le azioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di servizio o del LEP assegnato, trasmettendo sempre a Sogei, entro e non oltre il termine di sessanta giorni, apposito cronoprogramma recante le misure da intraprendere. Laddove dalla certificazione trasmessa in ritardo emergesse il mancato integrare utilizzo dei fondi scatterebbe anche l’obbligo di trasmettere il cronoprogramma. 

La procedura in sé non ha una valenza sanzionatoria ma di stimolo ed accompagnamento all’adempimento. Colpisce, tuttavia, l’elevato numero di amministrazioni coinvolte, quasi una su due, a riprova dell’elevata difficoltà di messa a terra di queste risorse, specie nelle realtà medie e piccole. Il che dovrebbe forse suggerire qualche ulteriore riflessione sulla corretta impostazione del meccanismo. 

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