Enti locali, stretta finale sui preventivi 2026-2028. 

In base alla tabella di marcia dettata dal principio contabile applicato sulla programmazione le amministrazioni dovrebbero avere già chiuso lo schema del documento contabile, trasmettendolo all’organo di revisione economico-finanziaria per il parere in modo da poter fissare la seduta consiliare di approvazione entro il termine del 31 dicembre. Ad oggi non si hanno notizie di…

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In base alla tabella di marcia dettata dal principio contabile applicato sulla programmazione le amministrazioni dovrebbero avere già chiuso lo schema del documento contabile, trasmettendolo all’organo di revisione economico-finanziaria per il parere in modo da poter fissare la seduta consiliare di approvazione entro il termine del 31 dicembre.

Ad oggi non si hanno notizie di proroghe, per cui è bene che i ritardatari si affrettino per non incappare nella gestione provvisoria.

L’iter del processo di bilancio è oggi scandito in modo analitico dai paragrafi 9.3.1 e seguenti dell’allegato 4/1 al dlgs 118/2011, come introdotti dal decreto ministeriale 20 maggio 2015.

Per favorire il rispetto della dead-line finale, è previsto che la macchina venga avviata già a settembre con la presentazione del c.d. bilancio tecnico a cura del responsabile del servizio finanziario, che deve attenersi alle linee di indirizzo contenute nel Dup ed eventualmente all’atto di indirizzo emanato dalla giunta.

La presentazione del bilancio tecnico innesca un confronto dialettico che coinvolge la parte politica che quella tecnica e che deve concludersi con la predisposizione dello schema definitivo, che anderebbe approvato in giunta entro il 15 novembre. A questo punto, tocca al responsabile finanziario trasmettere il progetto di bilancio deliberato dall’organo esecutivo ai revisori, che sono tenuti a esprimersi non oltre i 15 giorni successivi, salvo diversa previsione da parte del regolamento di contabilità dell’ente.

Sempre fatta salva una diversa previsione regolamentare, il segretario provvede quindi tempestivamente alla trasmissione al consiglio della relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, che riporta il parere sullo schema del bilancio di previsione.

Il processo di bilancio di competenza del consiglio è articolato in due momenti successivi:

a) il primo, dedicato all’esame dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta e della relazione dell’organo di revisione,

b) il secondo, dedicato all’approvazione del bilancio.

Viene da chiedersi se ciò comporti la necessità di prevedere due sedute diverse, eventualmente anche nella stessa giornata. Si propende per la risposta negativa, essendo materia rimessa all’autonomia di ciascun ente e di ciascun organo.

L’allegato 4/1 disciplina anche la procedura per la presentazione degli emendamenti, sia da parte della Giunta che dei consiglieri.  Esso prevede che, entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, i componenti dell’organo consiliare e l’organo esecutivo possono presentare emendamenti allo schema di bilancio, anche sulla base delle indicazioni presenti nella relazione che riporta il parere dell’organo di revisione sul bilancio. Le proposte di emendamento devono riportare il parere del dirigente competente per materia, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione. L’eventuale emendamento presentato dall’organo esecutivo per recepire le indicazioni della relazione dell’organo di revisione sul bilancio segue il procedimento previsto per gli emendamenti allo schema di bilancio. In assenza di disciplina, i componenti dell’organo consiliare e l’organo esecutivo possono presentare gli emendamenti allo schema di bilancio entro i tre giorni lavorativi precedenti la discussione in Consiglio.

L’iter appena descritto può essere plasmato da ciascun ente a seconda delle proprie caratteristiche ed esigenze, ma vi sono alcuni paletti che devono restare fermi. In primo luogo, il bilancio deve essere approvato entro il 31 dicembre, salvo che nel frattempo intervenga l’autorizzazione all’esercizio provvisorio. In mancanza, gli enti ritardatari entrano nel regime di gestione provvisoria, assai più rigido dell’esercizio provvisorio che consente comunque un margina di manovra in ragione di un dodicesimo al mese. Inoltre scatta la procedura prevista dall’art. 141 del Tuel. In secondo luogo, l’approvazione del preventivo deve essere preceduta da quella del Dup (se questo non è ancora stato licenziato) o della relativa nota di aggiornamento (la cui presentazione è tuttavia facoltativa). 

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