Ai sensi dell’articolo 1, comma 862, della L. 160/2019 “Entro il 28 febbraio dell’esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all’esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
d) all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.”
Ricordiamo che “le condizioni di cui al comma 859” sono le seguenti:
a) debito commerciale residuo rilevato al 31 dicembre non ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente (salvo che esso non sia superiore al 5% cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
b) indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali.
Sono esclusi dal calcolo dell’accantonamento gli stanziamenti di spesa finanziati da risorse vincolate. Per l’individuazione delle spese vincolate , gli enti soggetti al D.Lgs. 118/2011 fanno riferimento alle spese che, se non impegnate al 31 dicembre di ciascun anno, sono inserite nell’allegato a/2 al rendiconto, ai sensi dell’art. 187, comma 3- ter del Tuel. Nel corso dell’esercizio, in occasione delle variazioni di bilancio degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi , è conseguentemente adeguato anche l’accantonamento al Fgsc.
L’impatto di questa regola applicata sui bilanci 2023 in base ai dati relativi all’esercizio 2022 è destinato a crescere per diversi motivi.
In primo luogo, l’aumento dei prezzi delle bollette e la lievitazione dei quadri economici delle opere ha inevitabilmente rallentato i tempi di pagamento delle fatture. Se in un caso hanno pesato i tempi non esattamente fulminei con cui sono stati erogati i contributi statali, nel secondo la matassa è ancora più ingarbugliata: per le compensazioni, infatti, i fondi gestiti dal Mims (fra ritardi e contenziosi) sono stati finora erogati con il contagocce, imponendo nelle more di sospendere le fatture. Al riguardo, occorre prestare attenzione a registrare la sospensione anche sulla piattaforma crediti commerciali, perché diversamente i tempi di pagamento rischiano di sforare il massimo di 30 giorni previsto dalla legge.
Il secondo fattore da considerare è l’incremento della spesa per beni e servizi, che come detto rappresenta la base su cui applicare i moltiplicatori in precedenza indicati ai fini del calcolo della somma da accantonare. Qui pesano soprattutto i maggiori costi per l’energia, che possono innescare un pericolo circolo vizioso: più costi-maggiori ritardi-Fgdc più alto.
Ricordiamo, infine, che il Fgdc deve essere stanziato con deliberazione di giunta anche se l’ente si trova in esercizio provvisorio. Al fine di favorire il monitoraggio e le verifiche dell’applicazione delle misure di garanzia, nel modulo finanziario del piano dei conti integrato è stato inserito il codice U.1.10.01.06.001 “Fondo di garanzia debiti commerciali” 9 da attribuire allo stanziamento relativo al Fcdc a decorrere dall’esercizio 2022.
Tale disciplina si intreccia con la riforma n. 1.11 del PNRR «Riduzione dei tempi di pagamento delle Pa e del sistema sanitario», inserita fra quelle abilitanti del Piano, che prevede il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2023, con conferma nel 2024.
In proposito, la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 17/2022 ha precisato che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi sarà effettuata sia con riferimento all’indicatore del tempo medio di pagamento, che non deve superare i termini massimi consentiti (30 o 60 giorni), che all’indicatore del tempo medio di ritardo (che non deve risultare maggiore di zero). In tal senso, le pubbliche amministrazioni, nel confermare nel sistema PCC la data di scadenza delle fatture, sono tenute a rispettare le prescrizioni previste al riguardo dal D.Lgs. 231/2002.
In particolare, si rammenta che ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del citato decreto, nelle “transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”.
In considerazione del fatto che la scadenza dei termini di pagamento è fissata in via ordinaria in 30 giorni, l’eventuale estensione dei tempi di pagamento oltre tale termine, fino ad un massimo di 60 giorni, deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare “natura del contratto” o di “talune sue caratteristiche”, come prescritto dalla normativa di riferimento sopra citata.
In ogni caso, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni.
Infine, si precisa che gli indicatori stabiliti dalla Commissione europea in sede di monitoraggio della citata riforma n. 1.11 saranno costituiti dalla media, ponderata con gli importi delle fatture pagate, dei tempi di pagamento e di ritardo delle pubbliche amministrazioni, purché gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni (30 giorni per gli enti del settore sanitario), nel 2023, e 15 giorni (20 giorni per gli enti del settore sanitario) nel 2024. In caso contrario, per monitorare il conseguimento del target prefissato verrebbe utilizzata la media semplice.
Pertanto, è opportuno che le pubbliche amministrazioni adottino, nella programmazione dei pagamenti, criteri che assicurino parità di trattamento dei fornitori, atteso che eventuali dinamiche di pagamento che favoriscano prioritariamente il pagamento di fatture di importo più elevato potrebbero incidere sulla scelta dell’indicatore valido per il monitoraggio della riforma.
