Equilibri di bilancio possibili con l’avanzo libero

Anche nel 2023 l’avanzo libero potrà concorrere al raggiungimento degli equilibri di bilancio. E’ una delle novità di maggiore rilievo per gli enti locali fra quelle contenute nel disegno di legge di bilancio approvato dal Parlamento. La misura era già stata introdotta durante la fase più acuta della pandemia ed è stata ulteriormente rafforzata per…

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Anche nel 2023 l’avanzo libero potrà concorrere al raggiungimento degli equilibri di bilancio. E’ una delle novità di maggiore rilievo per gli enti locali fra quelle contenute nel disegno di legge di bilancio approvato dal Parlamento.

La misura era già stata introdotta durante la fase più acuta della pandemia ed è stata ulteriormente rafforzata per fronteggiare il caro bollette.

Nel dettaglio, con il comma 775, in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, viene consentito agli enti locali di poter approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. La norma fa il paio con quella dettata dall’art. 40, comma 4, del dl 50/2022 e bypassa del tutto il rigido ordine di priorità che l’art. 187, c. 2, Tuel impone per l’utilizzo dell’avanzo libero.

Quest’ultimo, infatti, di norma dovrebbe essere destinato in prima battuta alla copertura dei debiti fuori bilancio e dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e successivamente al finanziamento di spese di investimento, ovvero di spese correnti a carattere non permanente, nonché, da ultimo, all’estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, in occasione dell’approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il secondo profilo derogatorio riguarda i tempi, anche se al riguardo la formulazione del nuovo decreto lascia qualche dubbio. Di fatto, come già accaduto in passato per province e città metropolitane (art. 1-ter, dl 78/2015), si permette di applicare gli avanzi, dopo l’approvazione del rendiconto, fin dalla previsione iniziale degli atti di programmazione, derogando all’ordinario regime che consente di farlo solo con variazione. In tal modo, viene aggirata anche la regola fissata dal punto 9.2.12 dell’allegato 4/2 al dlgs 118/2011, che normalmente autorizza ad utilizzare l’avanzo solo “nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del dlgs 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell’articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali)”, ovvero solo dopo aver verificato con provvedimento consiliare la sussistenza degli equilibri di bilancio.

Questo adempimento è abitualmente in calendario a luglio (anche se nulla vieta di farlo prima), per cui la norma ha un evidente effetto anticipatorio. Come già il citato articolo 40, comma 4, del dl 50/2022 , anche quella più recente fa riferimento alla fase di approvazione del bilancio, ma si ritiene che lo sblocco valga anche (anzi a maggior ragione) per questi ultimi, che potranno agire in variazione per coprire i maggiori costi della bolletta.

Sempre in sede di approvazione del rendiconto 2022, in base al comma 822, gli enti territoriali sono autorizzati, con atto di giunta, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Le risorse svincolate sono destinate: alla copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali (comprese le aziende del servizio sanitario regionale); alla copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici; a concedere contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche. Le somme utilizzate dovranno essere comunicate anche alla Ragioneria generale dello Stato.

La manovra, invece, non ripropone le altre deroghe che nel 2022 hanno consentito di destinare al caro bollette anche i proventi edilizi e quelli delle sanzioni per le violazioni al codice della strada. 

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