Secondo la sentenza della Corte di appello di Milano, sez. IV, 19 giugno 2025, n. 1805 la declaratoria di fallimento dell’appaltatore subappaltante esclude alla radice che il pagamento effettuato in via diretta dalla stazione appaltante al sub-appaltatore produca effetti liberatori, con conseguente diritto della curatela, di esigere nuovamente il versamento dello stesso importo.
La pronuncia evidenzia l’inapplicabilità dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 sia per l’effetto risolutorio che la procedura fallimentare produce in relazione al contratto di appalto, costituente il presupposto per l’applicabilità dell’istituto del pagamento diretto, sia per l’assenza di una obbligazione diretta ed autonoma tra la stazione appaltante e il sub-appaltatore.
Rimangono invece dubbi nel caso in cui è il sub-appaltatore ad essere sottoposto a procedura fallimentare o liquidazione, rendendo di fatto impossibile procedere al pagamento delle somme residue all’appaltatore principale.
Questa situazione ha generato un’incertezza giuridica sull’effettivo soggetto legittimato a ricevere il pagamento. In tali contesti, la mancanza di una disciplina chiara e univoca sul punto, specie nei rapporti tra stazione appaltante, appaltatore e curatela fallimentare del subappaltatore, ha determinato difficoltà operative concrete in quanto, nella pratica, si registrano situazioni in cui l’inadempimento del subappaltatore (anche in stato di insolvenza) impedisce all’appaltatore principale di ottenere le somme a lui spettanti (avendo liquidato già quanto dovuto), pur essendo il soggetto formalmente legittimato.
