A partire dal prossimo assestamento di bilancio gli enti potranno ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato a bilancio applicando il c.d. metodo accelerato previsto dalla L. 199/2025 e disciplinato dal D.M. 16 marzo 2026 (ventesimo correttivo).
A tal fine, si potrà fare riferimento – anziché alla media quinquennale o triennale del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata – all’indicatore rilevato nell’ultimo rendiconto, purché in tal esercizio sia stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il rendiconto si riferisce, purché si dimostri l’attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato.
Per l’applicazione del metodo accelerato già in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026/2028 gli enti devono aver verificato entrambe le due condizioni:
- il miglioramento della capacità di riscossione di una o più entrate nel 2025 rispetto alla media del triennio 2023-2025 oppure nel 2024 rispetto alla media del triennio 2022-2024 (metodo n+1)
- la formale attivazione di un progetto di durata almeno triennale finalizzato all’accelerazione della capacità di riscossione, volto a rendere strutturale il miglioramento accertato.
Rispetto alla seconda condizione, ci si chiede se il piano debba essere stato approvato prima del miglioramento di cui al punto 1), così da rappresentarne la causa e rafforzarne il carattere strutturale.
Tale lettura, non priva di logica, non trova però conferma nella lettera del principio novellato, per cui l’ente può anche intervenire ex post per stabilizzare un trend migliorativo che potrebbe anche essere dovuto a fattori estemporanei.
Ovviamente, l’applicazione del nuovo metodo andrà monitorata e laddove il trend si invertisse l’ente dovrebbe tornare ad applicare il metodo ordinario.
