Fcde: una ricetta semplice? Far qualificare la dubbia esigibilità a creditore, senza algoritmi

Nel suo articolo “Fuori dal fondo crediti i ritardi fisiologici nella riscossione” Francesco Bruno analizza in modo pienamente condivisibile la tematica del fondo crediti di dubbia esigibilità, sul quale è aperto l’ennesimo cantiere normativo con l’obiettivo di alleggerirne il peso sui bilanci e sui rendiconti degli enti. In pratica, il legislatore sta esplorando la possibilità…

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Nel suo articolo “Fuori dal fondo crediti i ritardi fisiologici nella riscossione” Francesco Bruno analizza in modo pienamente condivisibile la tematica del fondo crediti di dubbia esigibilità, sul quale è aperto l’ennesimo cantiere normativo con l’obiettivo di alleggerirne il peso sui bilanci e sui rendiconti degli enti.

In pratica, il legislatore sta esplorando la possibilità di ampliare la facoltà (già oggi prevista dall’allegato 4/2 al dlgs 118/2011, par. 3.3) di quantificarne l’importo in base in base all’andamento più recente degli incassi che, si ipotizza, potrebbe migliorare per effetto di politiche di recupero avviate dalle amministrazioni. Mentre oggi, in tal caso, si può considerare l’ultimo triennio (anziché il lustro) precedente, la proposta è di parametralo il fcde all’ultimo anno.

Bruno, giustamente, evidenzia che sarebbe più sensato, invece, limitare il fcde ai crediti effettivamente inesigibili (ossia quelli che vanno in riscossione coattiva), escludendolo in toto per quelli la cui riscossione è solo più lenta della competenza.

Come scrive l’autore, “A ben vedere, non appare coerente con la ratio del fondo attestare che una ritardata riscossione di crediti, a causa di tardive bollettazioni o di fisiologici ritardi nei versamenti da parte dei contribuenti, qualifichi necessariamente come «di dubbia esigibilità» i crediti stessi. I crediti saranno incassati, in buona parte, nell’esercizio successivo o, al massimo, nel corso del secondo esercizio successivo, senza necessità di alcuna azione di recupero. Soltanto dopo potrà attestarsene effettivamente la «dubbia esigibilità»”.

La conclusione di Bruno, però, non pare convincente: difficile che possa essere risolutivo, come da lui suggerito, “modificare il testo del principio che regolamenta il fondo crediti di dubbia esigibilità disponendo che il calcolo va operato «in base alla natura e all’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti il penultimo rendiconto approvato o i cui termini di approvazione sono scaduti”, anziché “negli ultimi cinque esercizi precedenti»”.

Occorre a parere di chi scrive ripensare proprio il meccanismo nella sua interezza, agendo anche a monte, ossia sull’individuazione delle tipologie di entrata rilevanti, su cui la Corte dei conti si esercita continuamente bacchettando gli enti che di fatto non lo calcolano su tutte le voci o quasi.

La verità, sempre per chi scrive, è che nessuno meglio del creditore dovrebbe essere in grado di valutare il grado di riscuotibilità del proprio credito. Si tratta di una tipica scelta contabile discrezionale, che andrebbe lasciata agli enti, ovviamente con obbligo di motivare in modo puntuale la scelta operata anche in relazione al quantum dell’accantonamento. Ogni algoritmo rischia, a seconda dei casi, di essere o troppo generoso o troppo restrittivo. 

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