In materia di fondi e passività potenziali l’ITAS 13 è molto lineare. Il par. 6 stabilisce che “Un fondo è rilevato quando sussistono tutte le seguenti condizioni:
a) l’amministrazione ha un’obbligazione attuale risultante da un evento passato vincolante;
b) è probabile che sarà necessario un trasferimento di risorse per adempiere all’obbligazione stessa;
c) può essere effettuata una stima dell’ammontare dell’obbligazione che rispetti i postulati e i vincoli dell’informazione di bilancio.
Pertanto, l’amministrazione:
a) rileva un fondo nei casi in cui è probabile che esista un’obbligazione attuale alla data di chiusura del bilancio;
b) fornisce informativa in nota integrativa di una passività potenziale nei casi in cui è possibile che esista un’obbligazione attuale alla data di chiusura del bilancio, a meno che la probabilità che si verifichi un trasferimento di risorse sia remota.
Un evento o un altro fatto è considerato:
a) probabile quando è più verosimile che accada piuttosto che il contrario;
b) possibile quando è meno verosimile che accada piuttosto che il contrario.
Si tratta di indicazioni in linea con gli standard nazionali e internazionali (OIC 31 e IAS 37).
Del resto, anche il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. lgs. 118/2011), al paragrafo 5.2. lettera h), prevede che gli enti siano tenuti ad accantonare risorse al fondo rischi solo in presenza di sentenze di condanna non definitive e non esecutive e nel caso di contenziosi pendenti in cui l’ente abbia “significative probabilità di soccombere.
Tutto bene se non fosse che la Corte dei conti prevede un obbligo di accantonamento anche a fronte di passività stimate solo possibili, con un range di accantonamento che oscilla tra un massimo del 49% ed un minimo del 10%, e finanche a fronte di passività remote, con un coefficiente fino al 10%.
Sarà interessante vedere se, nel lungo periodo, prevarrà la logica contabile o quella della magistratura contabile.
