Fondo contenzioso: quantificazione analitica

La deliberazione n. 158/2025/PRSE della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia fornisce interessanti precisazioni sulle corrette modalità di determinazione del fondo contenzioso. La pronuncia evidenzia che un accantonamento forfettario effettuato a titolo meramente “prudenziale” si risolve in una quantificazione meramente discrezionale e arbitraria, non pienamente rispondente all’effettiva esposizione dell’ente e,…

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La deliberazione n. 158/2025/PRSE della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia fornisce interessanti precisazioni sulle corrette modalità di determinazione del fondo contenzioso.

La pronuncia evidenzia che un accantonamento forfettario effettuato a titolo meramente “prudenziale” si risolve in una quantificazione meramente discrezionale e arbitraria, non pienamente rispondente all’effettiva esposizione dell’ente e, come tale, inidonea a garantire l’attendibilità del dato contabile.

È invece necessario predisporre un elenco analitico del contenzioso pendente in ciascun esercizio con una puntuale valutazione del rischio di soccombenza elaborato con il supporto dell’ufficio legale (se presente) o dei legali esterni incaricati dall’ente. Quest’ultimo deve, inoltre, stimare l’incidenza delle spese di giudizio e degli eventuali interessi sulle somme in contestazione.

Del resto, la giurisprudenza contabile ha rilevato che il valore indeterminabile della controversia “non può considerarsi di per sé elemento sufficiente ad esentare l’ente da qualsiasi onere di accantonamento prudenziale di risorse al fondo rischi contenzioso, il cui importo va comunque congruamente e motivatamente determinato in ragione di una prudente e ragionevole stima degli oneri che l’amministrazione […] sarebbe chiamata a sostenere in caso di integrale accoglimento della domanda di controparte oppure di integrale rigetto della propria“(Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 24/2022/PRSP).

La delibera in commento conferma, invece, la rigida tripartizione delle passività potenziali derivanti dai contenziosi pendenti in “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, sulla scorta dei seguenti criteri:

– passività “probabile”, propria di contenziosi con indice di rischio di soccombenza superiore al 50%, che impone un accantonamento almeno pari a tale percentuale (è il caso dei giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l’avvocatura abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza);

– passività “possibile”, per contenziosi con un indice di rischio di soccombenza che oscilla tra il 10% e il 50%, che impone un accantonamento pari alla percentuale di rischio (il grado di avveramento dell’evento, in tal caso, è inferiore al probabile);

– passività da “evento remoto”, propria di contenziosi con probabilità di soccombenza inferiore al 10%, per i quali non si procede ad alcun accantonamento, in quanto l’evento generativo ha scarsissime possibilità di verificarsi.

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