La debolezza della riscossione è la principale causa non solo delle crisi più gravi, ma anche delle diffuse situazioni di fragilità finanziaria degli enti locali, perlopiù collocati in quelli di medio-grandi dimensioni del Sud Italia.
In tali casi, la principale cartina di tornasole è rappresentata dall’elevata incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde), la cui crescita esponenziale finisce in molti casi per impedire la chiusura dei bilanci di previsione.
Si tratta, come detto, del sintomo di una patologia più grave, ovvero la cronica incapacità di trasformare gli accertamenti (contabili e fiscali) in riscossioni. Ma anche il sintomo preoccupa e quindi si cercano rimedi.
Un primo segnale in questa direzione è arrivato con il D.M. 25/7/2023, che ha ripristinato la possibilità di calcolare il Fcde a preventivo facendo ricorso a medie ponderate dei rapporti, per ogni anno dei 5 anni precedenti, tra gli incassi in conto competenza e gli accertamenti di competenza. La scelta della media ponderata, che accresce il peso degli incassi più recenti, può essere funzionale ad abbattere il peso dell’accantonamento nel caso in cui l’ente abbia avviato percorsi di rafforzamento della propria capacità di recupero.
Nella stessa direzione va un proposta dell’Anci, che mira a introdurre una lieve mitigazione dell’ammontare obbligatoriamente accantonato a fronte di programmi strutturati di intervento a potenziamento.
Nel dettaglio, si prevede che gli enti i quali deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall’organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all’andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall’organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre il Fcde, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all’ammontare complessivo degli effetti sull’accantonamento delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell’accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull’ammontare del Fcde da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.
La norma costituisce pertanto un incentivo in termini di anticipazione della maggior capacità di spesa annuale dell’ente dovuta ai recuperi previsti dai programmi di intervento, il cui andamento è verificato semestralmente.
Si tratta di una proposta interessante, che potrebbe consentire il blocco definitivo della leva contabile in molte amministrazioni, pur senza rinunciare all’effetto di stimolo sulla capacità di riscossione che l’istituto del Fcde è chiamato a produrre.
