Nella bozza di legge di bilancio 2024 c’è una norma di di 3873 caratteri (spazi inclusi) scritta per ridisegnare nuovamente i criteri di quantificazione e riparto del fondo di solidarietà comunale.
Questa volta il motivo è legato alla sentenza n. 71/2023 della Corte costituzionale, che ha censurato la disciplina relativa alle quote vincolate per spese sociali, per asili nido e per trasporto studenti disabili.
Anziché prendere atto di quanto evidenziato a livello generale dai Giudici delle leggi, ovvero che prevedere vincoli su uno strumento di perequazione generale, oltre che insensato, è anche incostituzionale, il legislatore come spesso accade cerca di modificare la somma senza intaccare la sostanza.
Per fare questo, opera una sorta di travaso delle somme stanziate a tali finalità spostandole sul nuovo “fondo speciale equità livello dei servizi”. Come se bastasse cambiare il nome di un istituto per renderlo più digeribile.
Per ragioni misteriose, però, questo cambio di contenitore viene disposto solo per alcuni anni (fino al 2029 per asili e trasporto e fino al 2030 per il sociale). Poi le risorse torneranno nel fsc.
Davvero difficile ormai comprendere la logica di questi continui aggiustamenti, che hanno del tutto azzerato la benché minima trasparenza nella gestione di risorse che, lo ricordiamo, valgono all’incirca 7-8 miliardi all’anno.
Per rendersene conto basta leggere il comma 449 della L. 232/2016, ovvero la norma (oggetto di un numero ormai incalcolabile di revisioni, cui si aggiungeranno a breve quelle citate in precedenza): si tratta di un mostro di oltre 16mila caratteri (sempre spazi inclusi). Oppure, in alternativa, si possono leggere le note metodologiche che annualmente danno applicazione a questo capolavoro di bizantinismo e quantificano le somme assegnate a ciascun comune.
Non sarà mai troppo tardi per fermarsi, azzerare tutto e provare a ripartire dall’art. 119 Cost., secondo cui legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
