Ancora una volta ci è voluta la Sezione delle Autonomie per riaffermare l’ovvio e contrastare orientamenti stravaganti delle Sezioni regionali di controllo. Questa volta è stato necessario chiarire che l’ente il quale si rimette in riga sui tempi di pagamento può svincolare il fondo garanzia debiti commerciali nell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui è rientrato nei parametri di legge. Eppure fior di pareri hanno sostenuto fermamente la tesi opposta.
Per capirci facciamo l’esempio di un ente che, in base ai dati definitivi del 2023 abbia appurato di essere tenuto ad accantonare. Il comma 862 stabilisce che lo stanziamento di tale fondo deve essere operato nel bilancio di previsione (nel nostro esempio, quindi, sul preventivo 2024-2026), adeguato nel corso dell’anno alle variazioni di spesa per acquisti di beni e servizi (di cui rappresenta una percentuale) e destinato a confluire a fine esercizio nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
Il comma 863 della legge n. 145 del 2018 prevede testualmente che il FGDC “è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859” (ossia, si ripete, avere un indicatore di ritardo nei pagamenti nullo o negativo e avere ridotto l’ammontare dei debiti commerciali).
Secondo la tesi ora fortunatamente respinta, seguendo il nostro esempio, se nel 2024 l’ente si mette in regola, per cui vengono meno le evidenziate condizioni, dovrà comunque conservare l’accantonamento nel rendiconto 2024. In altri termini, l’inciso “è liberato nell’esercizio successivo” deve essere inteso come “nella contabilità dell’esercizio successivo”, ovvero nel bilancio e nel rendiconto dell’esercizio successivo in ossequio al principio di continuità dei bilanci” (cfr Sezione regionale di controllo per la Puglia, parere n. 10/2025).
Come detto, si tratta di una posizione tutt’altro che convincente, posto che non si comprende perché privare l’ente della disponibilità di risorse quando è acclarato che sono venuti meno i presupposti cui la legge collega l’obbligo di accantonamento (al netto del fatto che spesso la misura è insensata comunque). Nel nostro esempio, peraltro, non è chiaro se, secondo la Corte, l’ente potrebbe applicare al bilancio 2025 la quota di FGDC mantenuta nel rendiconto 2024, anche se probabilmente la risposta, seguendo il ragionamento dei giudici contabili, dovrebbe essere negativa.
Non regge nemmeno l’altro argomento utilizzato per sostenere la tesi qui confutata, ossia che la previsione per cui l’accantonamento può essere liberato nell’esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma, è motivata dalla circostanza che solo a fine anno, con la chiusura dell’esercizio, l’ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell’indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell’anno. È evidente, tornando al nostro esempio, che in chiusura dell’esercizio 2024 l’ente dispone di dati certi e definitivi.
Ora, come detto, le Autonomie hanno fatto finalmente chiarezza affermando che “il secondo periodo del comma 863 dell’art. 1 della l. n. 145/2018, per effetto delle modifiche ad esso apportate dall’articolo 38-bis della l. n. 58/2019, va interpretato nel senso che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato, in sede di rendiconto, nell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del co. 859 del medesimo art. 1” (deliberazione n. 20/2025).
