Nei giorni scorsi la Ragioneria dello Stato ha pubblicato i dati definitivi del contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2025 al 2029, ripartito fra Comuni, Province e Città metropolitane. È stato necessario un secondo passaggio in Conferenza Stato-città e autonomie locali, che ha portato ad alcune lievi correzioni negli importi.
Ora si attende la pubblicazione del decreto di riparto, da cui scatteranno i 30 giorni entro i quali gli enti dovranno recepire la misura nel proprio bilancio, mediante una variazione o (per quelli in esercizio provvisorio) adeguando lo schema di preventivo in corso di approvazione.
La Rgs ha confermato che il fondo deve essere iscritto come accantonamento alla missione 20, Fondi e accantonamenti, nella parte corrente, sotto la voce U.1.10.01.07.001 “Fondo Obiettivi di Finanza Pubblica” di nuova istituzione.
Peccato che questo codice al momento non sia utilizzabile, perché occorre attendere il perfezionamento di un altro decreto, quello contenente il 18° correttivo dell’armonizzazione contabile), che prevede fra l’altro anche la modifica del piano dei conti e l’adeguamento degli schemi contabili. Il secondo decreto, inoltre, definisce anche le corrette modalità di movimentazione del fondo distinguendo fra gli enti in disavanzo e quelli in avanzo. Per i primi è previsto l’obbligo di dimostrare annualmente un miglioramento del disavanzo (lettera E del prospetto riepilogativo del risultato di amministrazione) per un importo almeno pari alla somma dell’importo della quota di disavanzo iscritta nel bilancio e di quella del Fondo obiettivi di finanza pubblica accantonato nello stesso bilancio. In mancanza, scattano le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 792, della legge n. 207 del 2024, ma solo se si è verificato, a livello di comparto, il mancato rispetto dell’accantonamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica e dell’equilibrio di bilancio.
In tal caso, gli enti inadempimenti sono tenuti a iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all’esercizio in corso di gestione, un fondo pari al saldo W2 negativo registrato nell’esercizio precedente Per gli enti in avanzo (deve ritenersi con una lettera E positiva anche se si continua a fare riferimento al risultato di amministrazione) Il Fondo obiettivi di finanza pubblica va trattato con tutte le quote accantonate, per cui può essere applicato o come avanzo presunto (con le modalità previste dall’art. 187, comma 3, del Tuel) o a seguito dell’approvazione del rendiconto.
