Fondo pluriennale vincolato da valorizzare già in fase di previsione

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 256/2023 censura una prassi piuttosto diffusa fra gli enti locali, anche per effetto della errata impostazione di molti software, ovvero quella di non valorizzare gli importi del fondo pluriennale vincolato, demandandone la quantificazione alla fase successiva al rendiconto.  I…

Data

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 256/2023 censura una prassi piuttosto diffusa fra gli enti locali, anche per effetto della errata impostazione di molti software, ovvero quella di non valorizzare gli importi del fondo pluriennale vincolato, demandandone la quantificazione alla fase successiva al rendiconto. 

I magistrati contabili ricordano che è necessario l’inserimento di tale importante posta contabile, in modo coerente con le previsioni dei relativi cronoprogrammi di spesa, aggiornati alla data di redazione del bilancio di previsione, al fine di rappresentare correttamente gli equilibri di bilancio per il triennio considerato.

La motivazione della mancata valorizzazione del fpv attribuita all’assenza, alla data di adozione del bilancio di previsione, del valore definitivo del fondo stesso ricavabile dal riaccertamento dei residui e dalla successiva approvazione del rendiconto non appare condivisibile. O per lo meno, per la Corte, si tratta di una ipotesi “che lascia perplessi ove si consideri che l’ente già in sede di assestamento del bilancio precedente dovrebbe disporre quanto meno di una stima dell’ammontare del fpv di spesa da iscrivere in entrata nell’esercizio successivo”.

In effetti, spesso gli enti lasciano a zero il fpv nel preventivo per poi variare quest’ultimo a valle della chiusura del rendiconto.

Questa impostazione è spesso suggerita dalle software houses, che non consentono l’inserimento manuale degli importi, di fatto costringendo gli enti che vogliano valorizzare il fondo ad anticipare il riaccertamento ovvero a “forzare” gli schemi prodotti dalla macchina.

Di per sé si tratta di un peccato veniale, che però attira sempre l’attenzione e le censure degli organi di controllo. 

Ricordiamo che, in base all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, il fpv ospita di norma risorse già accertate, già oggetto di impegni di spesa ancora non integralmente esigibili.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle di personale o per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente.

Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell’esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Continua a calare il debito degli enti territoriali 

    La Ragioneria generale dello Stato, nell’ultimo aggiornamento dell’indagine statistica sui mutui di regioni, province autonome ed enti locali, ha rilevato una nuova diminuzione dello stock residuo, che al 1° gennaio 2026 era pari a 51,9 miliardi di euro a fronte dei 53,3 miliardi registrati dodici mesi prima. In calo anche lo stock dei prestiti obbligazionari,…

  • Continua a calare il debito degli enti territoriali 

    La Ragioneria generale dello Stato, nell’ultimo aggiornamento dell’indagine statistica sui mutui di regioni, province autonome ed enti locali, ha rilevato una nuova diminuzione dello stock residuo, che al 1° gennaio 2026 era pari a 51,9 miliardi di euro a fronte dei 53,3 miliardi registrati dodici mesi prima. In calo anche lo stock dei prestiti obbligazionari,…

  • Accrual, per i piccoli comuni una prospettiva gattopardesca

    L’art. 12 del D.L. 107/2026 prevede modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che finora non hanno tenuto la contabilità civilistica, demandandone la definizione ad un decreto del MEF.  Tale indicazione sembra andare in continuità con il quadro attuale, nel quale, al di sotto dei 5.000 abitanti, non vi…