Come noto, dal prossimo anno il Fondo di solidarietà comunale non comprenderà più le quote vincolate per servizi sociali, trasporto alunni disabili e asili nido, che saranno incorporate nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi istituto dall’articolo 1, comma 496, della legge 213/2023 in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71/2023.
Nei giorni scorsi la Commissione tecnica sui fabbisogni standard del Mef ha reso disponibili le note metodologiche sugli obiettivi di servizio ed i relativi allegati che contengono gli importi assegnati ai singoli comuni. La dotazione del nuovo Fondo corrisponde sostanzialmente, per ciascuna annualità, alle riduzioni delle risorse previste sul Fsc, mantenendo le finalità cui sono destinate le relative risorse, per cui da questo punto di vista non ci sono soldi in più.
Cambia tuttavia il regime contabile, visto che il deve essere iscritto a titolo II, mentre il Fsc rimane iscritto a titolo I. Ricordiamo, inoltre, che gli enti che sono stati commissariati per il mancato utilizzo delle risorse vincolate sono chiamati a definire le modalità di utilizzo applicando le quote vincolate dell’avanzo: tali risorse possono essere incluse nel risultato di amministrazione presunto in modo da essere immediatamente utilizzabili anche prima dell’approvazione del rendiconto della gestione.
Le note metodologiche disciplinano in modo puntuale le modalità di utilizzo delle somme e i relativi adempimenti di monitoraggio e rendicontazione, sforzandosi di agevolare i molti enti che non sono riusciti a spenderli e che sono stati per questo commissariati.
Vale la pena ribadire che non si tratta di trasferimenti una tantum, ma a regime per cui sarebbe auspicabile uno sforzo programmatorio da parte dei territori, auspicabilmente coordinate dalle Regioni.
