La deliberazione n. 221/2024 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo della Lombardia – torna sul tema dei contributi a rendicontazione e del fondo pluriennale vincolato, evidenziando il rapporto di mutua esclusione fra i due istituti.
Il fpv misura la distanza tra acquisizione e impiego delle risorse, e presuppone, in estrema sintesi, che l’entrata preceda la spesa. Nei contributi a rendicontazione, invece, l’entrata – per definizione – segue la spesa.
La contabilizzazione di contributi a rendicontazione è incompatibile con la costituzione del fpv per spese in conto capitale: gli impegni di spesa, in questo caso, dovranno essere imputati, secondo il cronoprogramma dell’investimento, agli esercizi in cui si prevede di sostenere la spesa, ossia agli esercizi in cui la spesa diventa esigibile dopo la maturazione degli stati di avanzamento; gli accertamenti dovranno essere conseguentemente imputati agli esercizi in cui la spesa già sostenuta per ogni stato di avanzamento sarà rendicontata, e l’entrata diventa esigibile a sua volta.
In verità, possono darsi casi residuali nei quali il fpv si forma comunque, in particolare quanto venga erogata un’anticipazione del finanziamento. In tal caso, le risorse accertate ed incassate in anticipo rispetto alla spesa confluiscono o nell’avanzo vincolato o nel fpv.
È quanto accade, ad esempio, per gli interventi del Pnrr, per i quali è prevista la possibilità di erogare anticipazioni fino al 30% del finanziamento.
Il vero problema dei contributi a rendicontazione non è il legame con il fpv, ma quello legato ai frequenti disallineamenti fra l’andamento della spesa finale e degli impegni da parte dell’ente finanziatore, che crea non pochi problemi in sede di riaccertamento dei residui, al punto da essere stata oggetto di una deroga espressa da parte della normativa Pnrr. Deroga che andrebbe estesa a regime a tutti i contributi.
