Con la deliberazione n. 110 /2025/PAR la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia ha chiarito che deve ritenersi consentito agli enti locali destinare all’estinzione anticipata dei prestiti i proventi derivanti dall’alienazione della licenza della farmacia comunale, essendo tale bene parte del patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 826, comma 3, del codice civile, per cui non trovano applicazione i vincoli di destinazione riservati al solo patrimonio disponibile dall’art. 1, comma 443, della legge n. 228/2012 e dall’art. 56 bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013.
Il servizio farmaceutico è riconducibile alla nozione di servizio di interesse economico generale di livello locale o di rilevanza economica, in quanto reso dall’ente locale all’utenza dietro corrispettivo economico su un mercato contingentato e regolamentato.
A parere della sezione, tali beni, in quanto di titolarità dell’ente locale e volti all’erogazione di un pubblico servizio, sono destinati a ricadere nell’ambito del patrimonio indisponibile del Comune secondo le disposizioni del codice civile (la norma, prevede, infatti, che fanno parte del patrimonio indisponibile dei Comuni, oltre agli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, “e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”).
Vi sarebbe però da interrogarsi, a monte, sulla necessità di una revisione complessiva anche dei vincoli che riguardano i proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili. Al riguardo, l’art. 1, comma 443, della legge 228/2012 dispone che “in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell’articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto. 2000, n. 267 tali entrate possono essere destinate esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito”.
In una diversa prospettiva, il successivo art. 56 bis d.l. 69/2013 stabilisce che “in considerazione dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale [..]”, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente, è destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell’art. 1, l. 228/2012.
Il combinato disposto di queste due previsioni porta come risultato che spesso gli enti, che non hanno necessità o possibilità di agire sul debito, si trovano costretti a congelare somme anche importanti in avanzo quando esse potrebbero essere molto utili per finanziare spese di investimento o, viceversa, gli enti che potrebbero mettere in piedi operazioni significative di estinzione anticipata non hanno un budget sufficiente per attuarle.
In un ottica manageriale, dovrebbero essere le singole amministrazioni a poter scegliere come destinare i proventi in questione (indipendentemente dal fatto che derivino dall’alienazione di beni disponibili ovvero indisponibili), superando previsioni che paiono ormai anacronistiche.
