Una delle fattispecie in cui si coglie meglio la differenza fra la contabilità finanziaria e quella economico patrimoniale in versione accrual è quella del trattamento dei rinnovi contrattuali.
In finanziaria, come noto, il punto 5.2. dell’allegato 4.2 al dlgs 118/2011 dispone che l’imputazione dell’impegno debba avvenire nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale e che nelle more della firma dello stesso l’ente debba (rectius possa) accantonare annualmente le necessarie risorse attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto entro la fine dell’esercizio, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione, che sarà poi oggetto di applicazione in blocco al momento della firma.
Viceversa, ITAS 15 dispone che tali oneri maturano in corso d’esercizio e siano rilevati mediante accantonamento ad un fondo dedicato, che viene iscritto tra i costi del personale.
È evidente che si tratta di due prospettive molto diverse, per cui occorre chiedersi quale sarà quella cui fare riferimento nella verifica dei limiti di spesa di personale.
Oggi, come noto, i rinnovi sono oggetto di sterilizzazione; domani (se assimilati a costi di competenza) potrebbero non esserlo più. Ma ciò dovrebbe necessariamente comportare il superamento degli anacronistici vincoli basati sulla spesa storica.
Si tratta di una considerazione che può valere in molti altri casi: se si vuole che l’accrual sia una contabilità viva occorre modellare su di essa tutti gli istituti (incentivanti, sanzionatori, di monitoraggio e di controllo) che caratterizzano l’ordinamento degli enti locali.
