Lo snodo cruciale dei nuovi iter di bilancio previsti dai nuovi paragrafi 9.3.1 e seguenti dell’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 è rappresentato dal c.d. “bilancio tecnico” che il responsabile del servizio finanziario “o chi ne fa le veci” è chiamato predisporre e da cui parte (sia pure con modalità differenziate a seconda della tipologia di ente) il processo che dovrebbe auspicabilmente portare all’approvazione del documento definitivo entro il 31 dicembre.
Esaminando le nuove norme, nell’iter ordinario sembrano in realtà delinearsi due bilanci tecnici:
- il primo predisposto dal responsabile del servizio finanziario “in solitudine” (solo sulla base degli eventuali indirizzi dell’amministrazione), rappresentando una sorta di “ribaltamento” di quello vigente,
- il secondo predisposto dal responsabile del servizio finanziario in collaborazione con i responsabili degli altri servizi.
Il primo deve essere predisposto in ogni caso entro il 15 settembre, il secondo è solo eventuale e riguarda il caso in cui le previsioni formulate dai vari responsabili di servizio evidenzino squilibri (“In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell’equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate”).
Il responsabile del servizio finanziario è chiamato a rilevare eventuali squilibri sia nella fase di predisposizione del primo bilancio tecnico che in sede di verifica delle previsioni di entrata e di spesa avanzate dagli altri servizi. Nel primo caso, il responsabile del servizio finanziario
- a) ne dà immediatamente notizia all’organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese;
- b) segnala i possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio.
Nel secondo caso, il responsabile del servizio finanziario:
- a) ne dà tempestivamente notizia all’organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, al fine di ottenere- le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri finanziari (per tale passaggio non sono previste scadenze precise, ma deve essere compatibile con i termini successivi);
- b) in assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell’equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate.
In entrambi i casi, valgono le indicazioni dettate espressamente per il primo per cui ”il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell’ente”.
Nell’iter semplificato per gli enti di piccole dimensioni e per quelli che hanno attribuito la gestione del servizio finanziario, compresa la predisposizione dei documenti contabili, ad una Unione di comuni, il passaggio del bilancio tecnico da responsabile del servizio finanziario agli altri responsabili di servizio non è espressamente previsto (solo nel primo caso è operato un riferimento alla collaborazione degli “uffici del comune”. Tuttavia, si ritiene che esso debba comunque essere espletato laddove possibile a supporto delle decisioni della giunta.
