La pronuncia del Consiglio di Stato, (Sez. V), del 18 settembre 2025, n. 7381 riguarda la canditura di un sindaco condannato ad una pena superiore a sei mesi per il reato di falso ideologico.
Il Consiglio di Stato consolida i principi di eleggibilità nella sentenza (Sez. V), del 18 settembre 2025, n. 7381.
Nell’ambito di un procedimento d’Appello riguardante l’esclusione di un candidato dalla competizione elettorale regionale in Calabria, l’appellante, ex sindaco del di un Comune, è stato escluso per effetto di una condanna definitiva a un anno e sei mesi per falso ideologico, connesso alla gestione dei fondi per progetti di accoglienza migranti.
Il ricorso era stato precedentemente rigettato dal TAR Calabria, con conferma della sussistenza della causa di incandidabilità ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 235/2012 (cd. Legge Severino).
L’appello è stato quindi proposto per contestare l’interpretazione e l’applicazione di tale normativa da parte del primo giudice.
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’esclusione, affermando che la lettera d) dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 235/2012 copre anche reati diversi da quelli specificamente elencati alla lettera c), purché:
a) Comportino abuso dei poteri o violazione dei doveri della funzione pubblica;
b) La pena inflitta sia superiore a sei mesi (nel caso di specie: 1 anno e 6 mesi).
Il Consiglio ha rilevato che il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici integra per sua natura tali presupposti, poiché la falsificazione di atti ufficiali viola direttamente i doveri di lealtà, trasparenza e imparzialità del pubblico ufficiale.
L’onere motivazionale richiesto all’Ufficio elettorale, sebbene “attenuato” in presenza di reati strutturalmente connessi alla funzione pubblica, è stato ritenuto assolto.
L’Ufficio ha chiaramente riportato la condotta alla violazione di doveri pubblici, ritenendo coessenziale alla fattispecie delittuosa l’abuso delle prerogative funzionali.
Infine, è stato precisato che l’assenza dell’aggravante ex art. 61 c.p. o della pena accessoria ex art. 31 c.p. non preclude l’applicazione della Legge Severino, trattandosi di istituti autonomi con presupposti e finalità distinti.
La predetta sentenza del Consiglio di Stato conferma e consolida un orientamento interpretativo rilevante in tema di incandidabilità ex art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 235/2012, chiarendo che alcuni reati, pur non espressamente elencati nella legge, possono comportare l’esclusione se connessi a violazioni di doveri pubblici.
