L’art. 187 comma 2, lett e(, del TUEL disciplina la facoltà di utilizzare quota del risultato di amministrazione svincolata dalla determinazione a rendiconto del fondo crediti di dubbia esigibilità per finanziare il fcde del bilancio di previsione.
Operativamente, l’importo utilizzabile è pari alla differenza quello riportato nella lett. a) del prospetto a/1 e quello di cui alla lett. e) del medesimo prospetto, che viene riportata con il segno – nella colonna (d) dell’allegato.
Tale quota può dunque essere applicata al bilancio in corso di gestione per coprire, in tutto in on parte, l’accantonamento del fcde previsionale.
Ciò di norma presenta l’utilità di liberare entrate che, in mancanza, resterebbero congelate. Pertanto, la variazione con cui si applica l’avanzo svincolato movimenta anche altri capitoli oltre a quello del fcde.
Ipotizziamo per semplicità che la quota svincola sia uguale al fcde previsionale.
| Bilancio iniziale | |
| Entrata | 100 |
| Fcde | 20 |
| Spesa | 80 |
| Bilancio variato | |
| Entrata (competenza + avanzo) | 120 |
| Fcde | 20 |
| Spesa | 100 |
Nell’esempio, l’ente recupera 20 di spesa grazie all’applicazione dell’avanzo. Il vantaggio rispetto ad un’applicazione diretta sulla spesa è che quest’ultima può anche essere fra quelle che lo stesso art. 187 non consente di finanziare con avanzo (segnatamente spesa corrente a carattere permanente).
