Come spiega il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Esso garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Il fpv è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.
Tuttavia, prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fpv costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Si tratta di un passaggio molto oscuro, che di fatto consente di non mandare in economia quegli impegni di spesa a valere su fondi liberi (perlopiù di titolo I) per i quali non sono maturate le condizioni che consentono di mantenere il residuo ed, in particolare, l’esigibilità della spesa.
Si pensi ad un contratto di fornitura per il quale non sia stata consegnata la merce entro la data fatidica del 31/12 dell’anno X-1. In tal caso, l’ente dovrebbe dichiarare un’economia in sede di riaccertamento/rendiconto e assumere un nuovo impegno di spesa sulla competenza dell’anno X collegandolo al medesimo contratto.
Evidentemente si tratta di un’assurdità, che però è assai facile riscontrare nella pratica a causa della diffusa tendenza a trasformare in dogma assoluto il principio della competenza finanziaria potenziata. A ben vedere, del resto, così operando si rischia di lasciare senza copertura finanziaria, almeno temporaneamente, un’obbligazione passiva viva e vegeta. In questi casi, il c.d., fatto sopravvenuto può essere una valida motivazione per mantenere la contabilità sui binari del buon senso.
