Il bilancio tecnico (il cui iter come noto è disciplinato dai paragrafi 9.3.1. e seguenti dell’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011) contempla ovviamente anche le previsioni di cassa, le quali, come noto, sono prescritte per il primo dei tre esercizi su cui si deve sviluppare la programmazione degli enti locali (per gli altri due esercizi devono essere formulate solo le previsioni di competenza).
Anzi, il principio sottolinea il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi non finanziari (anche) per l’elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, “al fine di evitare che nell’adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori” e precisa che “un’adeguata previsione di cassa richiede l’impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l’attuazione delle linee programmatiche”.
È noto che spesso le previsioni di cassa vengono definite in modo meccanico mediante la sommatoria di competenza e residui, anche perché in questo modo sono impostati quasi tutti i software. Ciò non toglie che sia necessaria ed opportuna una maggiore attenzione, anche alla luce dell’obbligo di dettagliare le previsioni su base trimestrale nel piano annuale dei flussi di cassa di cui all’art. 6 del D.L. 155/2024.
A differenza del 2025, quando il piano annuale dei flussi di cassa è stato elaborato a valle dei preventivi e quindi dei bilanci tecnici, quest’anno è possibile e consigliabile favorire delle sinergie, in particolare fra l’aggiornamento relativo al quarto trimestre 2025 e le previsioni del 2026. Il primo elemento può rappresentare, infatti, un’utile base di confronto per arrivare ad una determinazione per ragionata del secondo.
Rimane ovviamente l’incognita dei tempi di erogazione dei trasferimenti, su cui necessariamente occorrerà fare delle assunzioni salvo poi correggere il tiro trimestre per trimestre.
È pero importante che i ragionieri condividano questi ragionamenti con i proprio colleghi tecnici, i quali peraltro dovrebbero essere consapevoli del valore e del significato dell’attestazione (inserita nelle determine di impegno) ai sensi dell’art. 183, comma 8, del Tuel.
