Il rebus del fcde

Fra gli istituti della contabilità armonizzata il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta certamente uno dei più controversi, anche alla luce della ragguardevole dimensione che esso ha raggiunto a livello aggregato, cumulando per i soli comuni una cifra superiore ai 6 miliardi di euro. A contribuire alla sua fama non esattamente positiva militano alcune questioni…

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Fra gli istituti della contabilità armonizzata il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta certamente uno dei più controversi, anche alla luce della ragguardevole dimensione che esso ha raggiunto a livello aggregato, cumulando per i soli comuni una cifra superiore ai 6 miliardi di euro.

A contribuire alla sua fama non esattamente positiva militano alcune questioni irrisolte, che puntualmente tornano nelle pronunce della Corte dei conti. Da ultimo, ad esempio, segnaliamo Sezione regionale di controllo delle Marche – Deliberazione n. 25/2025, nella quale si evidenzia che la determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione è un adempimento cruciale e che pertanto le stesse devono essere analiticamente individuate.

Al riguardo, i principi contabili (che ormai normano qualsiasi anfratto della dimensione gestionale degli enti) inspiegabilmente non definiscono un elenco puntuale, ma ne danno una definizione generica (entrate per le quali non è certa la riscossione integrale) e indicano alcuni esempi in modo non esaustivo (sanzioni amministrative al codice della strada, oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.).

Anche sui metodi di calcolo del fondo il legislatore lascia aperto un ampio ventaglio di scelte per la scelta sia della media (che ora più nuovamente essere semplice o ponderata) che degli esercizi da considerare (gli ultimi 5 o gli ultimi 3, con possibilità di slittare indietro di un anno per tenere conto delle riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente).

Neppure è chiara la portata del c.d. principio di costanza: se esso sembra valere nel passaggio fra fcde a preventivo e fcde a rendiconto, la sua rilevanza è molto più debole e incerta fra un esercizio e l’altro.

In tutte queste zone grigie si innesta una discrezionalità che, però, alla prova dei fatti è molto limitata e ampiamente sindacabile dal giudice contabile.

Vi sono poi alcune contraddizioni, come quella di non considerare di default i crediti verso altre pa, anche se spesso si tratta di somme che spesso vengono riscosse molto più tardi del dovuto, rientrano appieno nel concetto di entrata di (se on dubbia, almeno) difficile esazione. Ma anche in tal caso, ogni ente può operare scelte diverse. Infine, le norme contabili continuano a contenere riferimenti ormai anacronistici ai primi anni di applicazione del dlgs. 118/2011, che andrebbero eliminati o riportati in un’appendice.

Nel complesso, si ritiene che la disciplina del fcde debba essere ripensata non solo per eventualmente ridurne la dimensione e l’incidenza, ma anche per chiarirne in modo definitivo l’applicazione. 

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