Il rebus delle “spese correnti a carattere non permanente”

L’art. 187, comma 2, del Tuel elenca le spese per il cui finanziamento è possibile fare ricorso alla quota disponibile del risultato di amministrazione (c.a. avanzo libero).  Si tratta delle seguenti fattispecie: a) debiti fuori bilancio; b) provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con…

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L’art. 187, comma 2, del Tuel elenca le spese per il cui finanziamento è possibile fare ricorso alla quota disponibile del risultato di amministrazione (c.a. avanzo libero). 

Si tratta delle seguenti fattispecie:

a) debiti fuori bilancio;

b) provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) spese di investimento;

d) spese correnti a carattere non permanente;

e) estinzione anticipata dei prestiti.

L’elenco è tassativo, così come il relativo ordine di priorità. Ma esso è tutt’altro che di agevole interpretazione, in particolare per quanto riguarda la lett. d).  Quali sono le “spese correnti a carattere non permanente”?

Magistrati contabili e interpreti si sono scatenati in mille considerazioni di tipo filosofico, rimarcando la presunta differenza fra tale formulazione e altre, utilizzate nel tempo dal legislatore, come “spese di funzionamento non ripetitive“,  “spese correnti una tantum“ o “spese non ricorrenti”. 

Ma le incertezze non sono diminuite. Sono permanenti le spese che generano obbligazioni esigibili oltre 12 mesi dall’impegno? O l’orizzonte della “non permanenza” è più ampio (triennale o quinquennale)?  Assumere un lavoratore a tempo determinato per tre anni finanziando la relativa spesa con avanzo (spostandolo in avanti con il fondo pluriennale vincolato) è legittimo? 

Senza trascurare di dire che la asserita “non permanenza” non rende di per sé una spesa più meritoria (o meno inutile) di una  spesa (sempre asseritamente) permanente.

In definitiva, a parere di chi scrive, la questione si risolve, come sempre, attraverso un rafforzamento dell’obbligo di motivazione. Finanziare con avanzo libero una spesa che copre un orizzonte temporale ultrannuale non è di per sé e in astratto vietato, purché siano evidenziate le ragioni e la utilitas che spingono l’amministrazione in quella direzione piuttosto che in un’altra. Del resto, prima di arrivare alla lett. d) occorre dimostrare di non avere debiti fuori bilancio, di non essere in disequilibrio e di non avere programmato investimenti privi di copertura finanziaria.

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