Nell’articolo “PNRR siamo al rush finale, roadmap e pista di controllo per l’organo di revisione” pubblicato lo scorso 20 febbraio 2026 su IlSole24Ore viene fornito un utile prontuario per i controlli che i revisori sono chiamati a svolgere in questa delicata fase di chiusura degli interventi.
Le autrici (Maria Carla Manca e Rosa Ricciardi) illustrano la “roadmap” e la “pista di controllo” predisposte da ANCREL, integrate da una check-list di semplice utilizzo, con l’obiettivo di supportare i professionisti (e anche i responsabili di servizio) nelle verifiche finali da attivarsi anche in concomitanza con il riaccertamento ordinario dei residui 2025.
Il contributo è molto condivisibile e ripropone anche alcune nostre suggestioni, come quella riguardante l’opportunità di valutare un possibile accantonamento a fondo rischi a fronte di ritardi e inadempimenti.
Alcuni passaggi, però, richiederebbero forse un ripensamento. In particolare, trattando dei fondi PNRR per il digitale, si afferma che “l’Organo di revisione deve verificare:
• il rispetto dei termini di completamento dei progetti;
• la corretta gestione delle eventuali economie;
• la coerenza con le direttive e le circolari emanate dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale;
• le modalità di utilizzo delle economie in relazione al risultato di amministrazione e alla copertura dei canoni dei servizi cloud negli esercizi successivi.
In particolare, la deliberazione n. 116/2025 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte – ha fornito chiarimenti rilevanti sotto il profilo contabile, precisando che le economie derivanti dal finanziamento forfettario devono essere gestite in coerenza con le indicazioni del Dipartimento, ferma restando la necessità di motivazione qualora l’ente intenda discostarsene.
Come abbiamo già più volte evidenziato, le economie PNRR sul digitale sono assolutamente libere una volta che l’ente abbia certificato il raggiungimento degli obiettivi, come confermato anche dalla Corte conti piemontese. Quindi, le indicazioni della Funzione pubblica sono dichiaratamente non vincolanti e ai revisori non compete alcuna verifica al riguardo, se non quelle collegate alle regole contabili generali, per cui tali risorse non possono coprire spese correnti ripetitive. È bene ribadirlo, per non creare ulteriore inutile confusione.
A parere di chi scrive, le associazioni rappresentative dovrebbero, invece, concentrarsi maggiormente su un altro aspetto, ossia la mancanza di parametri certi che consentano di capire quando un intervento è chiuso e quindi se le scadenze e i target sono stati rispettati.
Ciò anche alla luce della più volte evidenziata sovrapposizione fra obblighi europei e nazionali e delle draconiane previsioni degli atti d’obbligo. Al riguardo, da mesi sono attesi chiarimenti ufficiali, che sarebbero molto più importanti della destinazione di pochi euro risparmiati su misure perlopiù inutili.
