Il taglia debiti si allarga ai comuni medio-grandi (con apertura del solito tavolo)

Uno degli emendamenti al disegno di legge di bilancio 2026 allarga l’ambito di applicazione della norma che prevede l’accollo da parte dello Stato dei prestiti contratti negli anni passati per sbloccare i pagamenti commerciali. Si tratta di una lunga e triste storia iniziata oltre 20 anni fa, quando vennero varati i c.d. provvedimenti “sblocca debiti”.…

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Uno degli emendamenti al disegno di legge di bilancio 2026 allarga l’ambito di applicazione della norma che prevede l’accollo da parte dello Stato dei prestiti contratti negli anni passati per sbloccare i pagamenti commerciali.

Si tratta di una lunga e triste storia iniziata oltre 20 anni fa, quando vennero varati i c.d. provvedimenti “sblocca debiti”. Si trattava di strumenti volti a consentire di far affluire nelle casse degli enti la liquidità necessaria ad onorare migliaia e migliaia di fatture incagliate che zavorravano i tempi di pagamento delle PA, tanto che l’Italia era stata assoggettata ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Ue. Solo con il dl 35/2013 vennero sbloccati pagamenti per oltre 40 miliardi, grazie alle anticipazioni di liquidità del Mef, che si aggiungevano a quelle già messe sul piatto da Cassa Depositi e Prestiti.

Tutto bene? No, perché anche queste somme erano in realtà dei debiti, anche se inizialmente non vennero contabilizzate come tali. Ma poi intervennero prima la Corte dei conti e poi la Corte costituzionale (con la sentenza 181/2015) a chiarire come l’anticipazione di liquidità, perseguendo esclusivamente l’obiettivo di estinguere i residui passivi, non potesse in alcun modo essere destinata a finanziare il disavanzo, circostanza che imponeva, anche dal punto di vista contabile, una rappresentazione tale per cui la disponibilità finanziaria generata dall’estinzione dei debiti pregressi, per mezzo del mutuo, non generasse un risultato di amministrazione più ampio.

Per questo è stata introdotta un’apposita posta di accantonamento sul risultato di amministrazione denominata fondo anticipazioni straordinarie di liquidità (Fal), che ad oggi include le quote di anticipazione non rimborsate e che viene ridotta di anno in anno in base alle somme restituite dagli enti beneficiari agli erogatori.

E proprio sul Fal interviene la nuova norma, che nel testo originale della manovra riguarda solo le regioni, disponendone la cancellazione a decorrere dal prossimo rendiconto a fronte dell’accollo dei relativi debiti da parte dello Stato. Per i mutui da esso erogati il Mef gioca in casa, mentre per quelli di Cdp provvederà direttamente al pagamento delle rate di ammortamento “alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti” stipulati dalle regioni. 

In cambio, però queste ultime dovranno versare al bilancio dello Stato importi pari ai minori oneri derivanti dai debiti cancellati. Apparentemente, quindi, il gioco è a somma zero.

Ma il nodo sta proprio nella cancellazione del fal, che alleggerirà i conti regionali consentendo di portarli in avanzo. Questo surplus dovrà essere applicato (con modalità che vengono dettagliatamente disciplinate dalla norma regione per regione) per finanziare spese di investimento.

Oggi, al contrario, in base a quanto previsto dalla scorsa manovra, gli enti in disavanzo sono obbligati a portare il fondo stanziato per gli obiettivi di finanza pubblica a riduzione del deficit, per cui ci si attende che questa complessa manovra possa generare un effetto moltiplicatore.

Come detto, durante l’iter parlamentare la previsione è stata estesa anche ai comuni con più di 20.000 abitanti, ma non in modo automatico. Toccherà ad tavolo tecnico, istituito con decreto Mef, a verificare le modalità di estensione del meccanismo di cui sopra ai municipi.

Potranno accedervi solo quelli con popolazione superiore a 20 mila abitanti, in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2024 non inferiore al 30% del disavanzo complessivo e non inferiore al 30% della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti.

Rimane però una certa perplessità per quella che pare a tutti gli effetti un’operazione di mera ripulitura dei conti e come tale ben diversa da quella che era stata disegnata dall’art. 39 del decreto “Milleproroghe” 2019 (dl 162/2019). In quell’occasione, infatti, era stato ipotizzato di accollare allo Stato tutti i mutui con tassi oggi fuori mercato per consentirne la rinegoziazione. Ciò avrebbe generato un beneficio reale per gli enti, che avrebbero continuato a pagare le rate ma per un importo inferiore. Ma alla fine non se n’è fatto nulla, tranne (anche in quel caso) l’istituzione del solito tavolo. 

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