Fra le migliaia di emendamenti al disegno di legge di bilancio uno tra quelli che potrebbero essere accolti prevede la modifica dell’art. 187 del Tuel.
Tale norma disciplina il risultato di amministrazione e, in questo ambito, detta le regole per l’utilizzo della quota disponibile, in gergo tecnico definita “avanzo libero”. Finora poco libero, perché la sua applicazione è subordinata al rispetto di una serie di priorità obbligatorie.
Nella nuova versione solo le prime due, relative all’impiego per copertura dei debiti fuori bilancio (lett. a del co.2 dell’art. 187 TUEL) e per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d’anno (lett. b) resterebbero vincolanti. Quelle successive sono poste in chiave di opzioni lasciate alla discrezionalità dell’ente, sulla base delle proprie specificità e dei propri programmi.
Si tratta delle tre aree attualmente indicate in ordine decrescente di priorità dalla norma vigente: impieghi per investimenti, per spese correnti a carattere non permanente e per estinzione anticipata di prestiti.
L’indicazione con pari livello di priorità di queste opzioni ripristina una maggiore capacità di controllo e programmazione dell’impiego delle risorse proprie dell’ente locale, tra le quali – anche per indicazioni ripetute della Corte costituzionale – figurano a pieno titolo anche gli avanzi cd “liberi” che emergono con il rendiconto.
Ovviamente, c’è anche un rovescio della medaglia, rappresentato dal rischio di utilizzo disinvolto di tali somme, accentuato dalla irrisolta difficoltà di identificare con precisione la categoria delle “spese correnti a carattere non permanente”. È possibile pensare che sul punto possa esserci un controllo da parte degli organi di revisione economico-finanziaria, oltre che dei responsabili del servizio finanziario, ma solo entro certi limiti.
