Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, la legge di bilancio 2026 (l 199/2025) ha introdotto anche per i contratti per investimenti sotto soglia una disciplina derogatoria di quella generale sulle modalità di costituzione e conservazione del fondo pluriennale vincolato.
Ricordiamo che, in generale, il FPV si forma solo per spese impegnate, ma nei casi previsti dal punto 5.4.9 dell’allegato 4/2 al dlgs 118/2011 esso può nascere se si verificano condizioni diverse.
In sintesi, in entrambi i casi (investimenti > e < di 150.000 euro, dei quali ovviamente solo per i primi è richiesto l’inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici) occorre che le entrate correlate siano state interamente accertate e che si dimostri il regolare avanzamento dell’intervento. Tale requisito è verificato in presenza di presupposti diversi a seconda che sia sopra o sotto soglia.
Per gli investimenti sopra soglia, occorre dimostrare alternativamente: 1) che le spese previste nel quadro economico siano state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l’accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale; 2) che siano state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica .
Per gli investimenti sotto soglia, invece, occorre che sia stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.
Il principio precisa che per procedura formalmente attivata nei contratti sopra soglia si intende alternativamente la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara, la pubblicazione di un avviso di preinformazione cui ha fatto seguito la trasmissione dell’invito a confermare interesse o la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.
Per i contratti sotto soglia, valgono le procedure previste dall’art. 50 del dlgs 36/2023.
Una volta formato il FPV ed ai fini della sua conservazione occorre che l’intervento avanzi regolarmente secondo il suo cronoprogramma previsto contrattualmente, in ossequio ad un criterio di “continuità” che viene esplicitato sia per gli investimenti sopra soglia che per quelli sotto soglia..
Si tratta di un punto che spesso nella prassi viene trascurato, nel senso che una volta formato, il FPV tende ad essere dimenticato, diventando una sorta di avanzo vincolato applicato di cui è difficile comprendere la dinamica evolutiva. È anche per questo che questo istituto è spesso ben lontano dal rappresentare in modo puntuale la distanza fra fonti e impieghi. Esso, infatti, tende a diventare un coacervo di fondi la cui identità si perde nei meandri delle missioni e dei programmi nei quali è articolato il bilancio, perdendo contatto con il destino delle singole opere.
Difficile ovviare, a legislazione vigente, ma certo se il FPV relativo ad interventi che non venisse cancellato avanzano e fatto confluire in avanzo, come il principio prevede espressamente, anche se in modo non efficace, visto che i cronoprogrammi possono essere modificati allungandone la durata) se ne gioverebbe non poco la trasparenza dei conti.
