La Corte dei conti certifica la sostanziale inutilità dei modelli di raccordo Accrual

Nella memoria predisposta dalle Sezioni riunite in sede di controllo (Delibera n. 26/SSRRCO/AUD/2026) per il ciclo di audizioni sul recedente dl 107/2026 la Corte dei conti esprime interessanti valutazioni su accrual e sulla riforma 1.15 del PNRR.  Fra queste spicca l’invito ad estendere il più possibile la sperimentazione operativa che interesserà un campione di enti…

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Nella memoria predisposta dalle Sezioni riunite in sede di controllo (Delibera n. 26/SSRRCO/AUD/2026) per il ciclo di audizioni sul recedente dl 107/2026 la Corte dei conti esprime interessanti valutazioni su accrual e sulla riforma 1.15 del PNRR. 

Fra queste spicca l’invito ad estendere il più possibile la sperimentazione operativa che interesserà un campione di enti rappresentativo su base demografica e geografica. Come scrive la Corte, sarà “fondamentale comprendere l’ampiezza e le modalità dei programmi sperimentali. Questa fase, della quale non vengono fornite indicazioni ulteriori, se non quelle relative alla durata e alla finalità ultima, non potrà essere limitata a una mera riclassificazione dei dati derivanti dall’attuale sistema contabile disciplinato dal d.lgs. n. 118 del 2011, ancorché opportunamente integrati e rettificati, ma dovrebbe essere orientata a condurre prime verifiche concrete sulla sostenibilità e l’efficacia di un modello fondato sulla contabilità economico-patrimoniale in partita doppia, gestita in modo autonomo rispetto alla contabilità finanziaria e non derivata da quest’ultima. In tale prospettiva, appare opportuno bilanciare l’esigenza di gestione efficace ed efficiente della sperimentazione, con il correlato sforzo organizzativo in termini di formazione del personale, assistenza tecnica e monitoraggio, con quella, altrettanto rilevante, di coinvolgere un numero elevato di enti, a beneficio di una diffusione più rapida delle competenze necessarie per l’adozione del nuovo sistema, così da ridurre il divario tra fase pilota e regime ordinario. Una selezione troppo elitaria degli enti potrebbe infatti favorire atteggiamenti attendisti dei soggetti non raggiunti e rallentare le attività preparatorie necessarie per la transizione. Potrebbe pertanto risultare proficuo disegnare un percorso di sperimentazione oggetto di progressiva estensione sotto il profilo soggettivo, così da garantire, attraverso un coinvolgimento gradualmente crescente di enti, un accompagnamento diffuso e una transizione più uniforme e ordinata verso il nuovo sistema contabile”. 

Fra le righe si coglie bene il giudizio non certo lusinghiero sull’utilità dei modelli raccordo previsti per la fase pilota e che accompagneranno fino al 2030 gli enti non sperimentatori. 

Come da noi più volte evidenziato, infatti, essi rielaborano dati che a loro volta sono già derivati dai dati finanziari: una sorta di contabilità economico-patrimoniale rimasticata, da ruminanti. 

Sempre la Corte lancia un alert sui costi della riforma, fin qui immaginata a costo zero. Essa, al contrario, pone (sempre usando le efficaci parole della Corte “obiettivi sfidanti per gli enti territoriali, che potrebbero determinare un aggravio oneroso, sia in termini amministrativi che finanziari. Ciò, in particolare, per gli enti meno dotati quanto a capitale umano, strumentale e fondi. Un aspetto, questo, che andrà opportunamente valutato e monitorato al fine di evitare che possa compromettere il successo della riforma”. A buon intenditor poche parole. 

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