Nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall’inizio del mandato.
Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, nella Deliberazione n. 17/SEZAUT/. Secondo i giudici, non vi sarebbe contraddizione con la diversa regola enunciata dalla precedente deliberazione n. 15/SEZAUT/2023, dato che, in quella situazione, veniva dato rilievo alla data di svolgimento delle elezioni antecedente alla scadenza del mandato.
In questo modo, afferma la Corte, si “valorizza pienamente l’essenza della relazione di fine mandato: far conoscere agli elettori l’attività compiuta dal Sindaco/Presidente della Provincia, cosicché possa essere esercitata la scelta elettorale in modo informato e consapevole, con un preavviso congruo (sessanta giorni) ma comunque tale da porre la stesura della relazione in prossimità della scelta elettorale”.
Diversamente opinando, ritenere che la scadenza per la presentazione della relazione di fine mandato debba decorrere dal termine del mandato non coglie lo scopo dell’istituto, che è quello di far conoscere ai cittadini l’operato dell’amministrazione uscente e la situazione dell’ente, in modo da poter esercitare in maniera consapevole il diritto di voto.
Specie quando, come nel caso esaminato, la data delle elezioni risulti posticipata di molti mesi rispetto alla scadenza del mandato, periodo in cui «potrebbero essere compiute azioni o emergere eventi degni di nota, quali esiti di controlli interni che mettano in luce rischi significativi; rilievi della magistratura contabile; consolidamento di dati finanziari in precedenza solo provvisori; anomalie nel rapporto con gli enti partecipati» tali da orientare l’elettorato nella scelta del nuovo sindaco.
