La debenza di sanzioni e interessi invalida il Durc

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’interpello 3/2025, ha chiarito che le verifiche sulla regolarità contributiva si estendono anche alle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi e precisa che eventuali situazioni di inadempimento possono essere considerate non gravi fino a concorrenza dell’importo di 150 euro.  Il quesito verteva sulla rilevanza del…

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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’interpello 3/2025, ha chiarito che le verifiche sulla regolarità contributiva si estendono anche alle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi e precisa che eventuali situazioni di inadempimento possono essere considerate non gravi fino a concorrenza dell’importo di 150 euro. 

Il quesito verteva sulla rilevanza del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ossia l’attestazione che certifica quale sia la posizione di un soggetto rispetto ai versamenti dovuti nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, di Casse edili. A decorrere dal 1° luglio 2015, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. L’esito positivo della verifica di regolarità genera il DURC online con validità di 120 giorni dalla richiesta. 

Nell’interpello, si chiedeva se fosse possibile considerare “non grave” una situazione debitoria composta esclusivamente da sanzioni o interessi — quindi senza una reale omissione contributiva, già sanata — e, di conseguenza, ottenere comunque un DURC regolare.

Il Ministero spiega che la normativa non consente di considerare regolare una posizione debitoria formata unicamente da sanzioni civili o interessi. Le sanzioni, infatti, non rappresentano elementi autonomi ma accessori dell’obbligazione contributiva: derivano da un precedente inadempimento e ne costituiscono il riflesso giuridico. Hanno funzione sia risarcitoria, per il danno subito dall’ente previdenziale, sia dissuasiva, per scoraggiare ritardi o omissioni future.

Pertanto, anche se il contributo principale è stato successivamente versato, la presenza di sanzioni o interessi non estingue il debito complessivo verso l’ente. Solo nel caso in cui l’importo residuo, comprensivo di tali accessori, non superi i 150 euro, la posizione può rientrare nella fattispecie di “scostamento non grave” e consentire il rilascio del DURC regolare.

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