In caso di mancato o integrale utilizzo dell’importo mutuato dalla Cassa Depositi e prestiti è possibile richiedere la c.d. devoluzione del relativo importo ad una diversa finalità, purché ovviamente compatibile con questo tipo di copertura.
Ricordiamo, infatti, che l’art. 119, comma 6, Cost. consente di ricorrere ai prestiti solo per finanziare spese di investimento, per tali intendendosi strettamente quelle individuate dall’art. 3 della L. 350/2003.
I casi in cui questa operazione è fattibile sono indicati dalla circolare CDP n. 1280 del 27.06.2013, la quale dispone che la Cassa “può autorizzare l’ente ad utilizzare la quota del prestito non erogata per realizzare un investimento, di importo non inferiore a cinquemila euro, diverso da quello per cui il prestito stesso era stato originariamente concesso, nei seguenti casi
1. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell’investimento effettuato, qualora il costo dell’investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all’importo del prestito;
2. in conseguenza del minor costo dell’investimento finanziato, derivante da un ribasso d’asta nell’aggiudicazione dei lavori;
3. qualora l’opera benefici di un contributo finanziario in epoca successiva alla stipulazione del contratto di prestito;
4. in caso di mancata realizzazione dell’investimento.
Per ciascuna fattispecie è prevista una diversa e articolata istruttoria con necessità di allegare puntuale documentazione a supporto.
Per i mutui con capitale residuo inferiore a 5.000 euro, invece, può essere chiesta l’erogazione a saldo.
Si tratta di un’opportunità importante che gli enti devono cogliere, laddove possibile, per evitare di corrispondere interessi passivi su somme che giacciono inutilizzate (sebbene la CDP riconosca anche gli interessi attivi).
