Carmine Cossiga, nel suo articolo “Vincoli di cassa, questione superata se la programmazione finanziaria ha garantito la regolarità dei flussi” su Il Sole 24ore attribuisce “l’inquietudine manifestata da alcuni commentatori” rispetto alle conseguenze operative della deliberazione n. 17/2023 della Sezione Autonomie sui vincoli di cassa “a una qualche avversione ai dogmi della ragioneria pubblica e ai principi contabili, a difesa di una approssimazione contabile in contrasto coi principi di legalità, buon andamento e imparzialità dettati dall’articolo 97 della Costituzione e della sana e corretta gestione”.
Secondo Cossiga, “la gestione della vincolata pretende una specifica correlazione fra risorse e impieghi individuando, all’interno del bilancio, gli specifici vincoli dettati dalle norme vigenti di fronte ai quali l’apposizione non può non estendersi anche alla cassa in quanto il postulato dell’unità di bilancio riflette, sempre, tanto la competenza quanto la cassa”.
A livello teorico, questo assunto è corretto, anche se resta tutta da dimostrare la sua effettiva rispondenza ai citati dogmi e quella di questi ultimi al dettato costituzionale.
C’è da interrogarsi, infatti, se il buon andamento dell’attività amministrativa sia effettivamente garantito da un sistema contabile che rende i bilanci illeggibili anche agli addetti ai lavori, facendo proliferare provvedimenti e ordinativi di incasso e pagamento. L’affermazione di Cossiga secondo cui “La gestione di un capitolo di entrata con plurimi capitoli di spesa è prassi diffusa negli enti che garantiscono, attraverso la specificazione del bilancio, una corretta tenuta della gestione dei vincoli” è anch’essa corretta sul piano teorico, ma tace delle enormi complicazioni pratiche che tale gestione comporta e che sono accentuate dalla sovrapposizione di ulteriori strumenti di monitoraggio che seguono logiche diverse.
Come ben ricorda sempre sul Sole Vittorio Boccaletti, “Particolarmente problematica è l’applicazione del vincolo di cassa ai proventi dalle sanzioni per violazioni al codice della strada dato che, come prevede l’esempio n. 4 del principio contabile Allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011, la somma da destinare è al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle spese previste per il compenso del concessionario. Si tratta di una disposizione che non è stata presa in considerazione dalla deliberazione n. 17, per cui si crea una situazione di oggettiva incertezza nella gestione dei vincoli, resa sempre più macchinosa e ormai giunta al limite della sostenibilità operativa. Tutto ciò è innegabile e appesantirà ancora di più l’operato delle ragionerie degli enti locali”.
Ecco, il punto che Cossiga non sembra cogliere è proprio questo: nel mondo ideale gestire come vincolate tutte le entrate indicate dalla sezione Autonomie e, perché no anche altre, non è un problema. Nel mondo reale (e in particolare nell’attuale contesto della finanza locale) lo è eccome.
In una logica di bilanciamento fra gli obiettivi dell’articolo 97 Cost. è necessario chiedersi se una tale impostazione dogmatica, quale quella suggerita da Cossiga, sia effettivamente quella di cui abbiamo bisogno.
