La lotteria del bilancio consolidato 

Come ogni anno settembre porterà con sé la scadenza per l’approvazione del bilancio consolidato, riferito all’annualità 2024. Esso dovrebbe riflettere la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del “gruppo” che fa capo all’ente locale, quale risultante dal complesso di transazioni intercorse, nel periodo di riferimento, con soggetti esterni, escludendo quindi le transazioni che sono rimaste circoscritte…

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Come ogni anno settembre porterà con sé la scadenza per l’approvazione del bilancio consolidato, riferito all’annualità 2024. Esso dovrebbe riflettere la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del “gruppo” che fa capo all’ente locale, quale risultante dal complesso di transazioni intercorse, nel periodo di riferimento, con soggetti esterni, escludendo quindi le transazioni che sono rimaste circoscritte all’interno del “gruppo”, come ad esempio debiti e crediti reciproci, ovvero costi e ricavi ad essi correlati.

Peccato che questo presunto “gruppo” sia solo un’astrazione e non corrisponda nemmeno lontanamente al concetto civilistico di compagine soggetto ad un potere di coordinamento unitario. Le regole attuali, infatti, di consolidare anche entità nelle quali l’ente dispone di una partecipazione infinitesimale o di mera facciata e quindi nessuna voce in capitolo sulla gestione.

Il problema, ad avviso di chi scrive, risiede nelle regole per la definizione del “gruppo”. Per rendersene conto è sufficiente richiamare l’assurdo meccanismo “a lotteria” per la scelta delle partecipazioni rilevanti fra quelle irrilevanti: ai fini dell’esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti in base ai parametri definiti dal legislatore (ossia ricavi caratteristici, attivo e patrimonio netto) deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua a sua discrezione i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Insomma, la logica è quella “un tanto al chilo”, per cui ogni ente può decidere di consolidare chi ha il bilancio migliore o, più prosaicamente, chi ha fornito i dati nei tempi (perché spesso il “gruppo” è così coeso che alcuni componenti affermano in modo autoreferenziale di non essere consolidabili, spesso accompagnando le loro missive con autorevoli pareri legali pagati con soldi pubblici e quindi non forniscono nessun dato alla “capogruppo” di nome e non di fatto e di diritto). Si tratta di una evidente aberrazione, che purtroppo il nuovo ITAS 12, anziché eliminare, conferma.  

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