La sentenza del Tar Molise, Sez. I, 24/06/2026, n. 265 configura la ratifica in modo, parziale e fuorviante.
Con detta pronuncia, il Tar ritiene che una “convenzione di avvalimento” sottoscritta tra due amministrazioni per lo svolgimento di una gara è diversa da una convenzione regolata dall’articolo 30 del d.lgs 267/2000, la cui approvazione sarebbe riservata in via esclusiva al Consiglio comunale, ex art. 42, comma 2, lett. c), del medesimo T.u.e.l. Invece, per la convenzione di avvalimento ai fini di una gara, l’approvazione è competenza della giunta comunale che, quindi, può ratificare la sottoscrizione del sindaco avvenuta in assenza del provvedimento della giunta.
Se v’è concordia in giurisprudenza e dottrina sulla configurazione della ratifica alla stregua di un particolare tipo di convalida, i due istituti sono tra essi profondamente diversi.
Con la convalida è lo stesso organo amministrativo che ha adottato un atto viziato a convalidarlo, emendandolo dal vizio rilevato. Non solo la necessaria coincidenza tra organo che ha adottato il provvedimento da convalidare e quello convalidato è sottolineata da dottrina e giurisprudenza unanimi, ma la si ricava dall’articolo 21-nonies della legge 241/1990, che:
- al comma 1, ammette l’annullamento d’ufficio da parte dell’“organo che lo ha emanato”;
- al comma 2 fa “salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile”.
Quindi, la convalida, sul piano procedurale e delle competenze, condivide con l’annullamento l’adozione da parte del medesimo organo che interviene in autotutela.
La ratifica, invece, presuppone un vizio di competenza: il provvedimento è da ratificare in quanto adottato da un organo diverso da quello ordinariamente titolare del potere, il quale con la ratifica fa proprio un provvedimento adottato da altro organo; gli effetti della sanatoria del vizio retroagiscono alla data di adozione da parte dell’organo incompetente.
Tuttavia, la possibilità di ratificare un provvedimento non è assoluta. Il vizio di competenza rappresenta uno dei tipici vizi di legittimità del provvedimento amministrativo, perchè l’ordinamento pretende il corretto esercizio dei poteri attribuiti agli organi.
Conseguentemente, a nessun organo, nel rispetto del principio di legalità, tipicità e tassatività dei provvedimenti amministrativi, è permesso di adottare provvedimenti che la legge attribuisca alla competenza di altri organi. Sicchè, questi sono privi del potere di ratificare i provvedimenti, a meno che non vi siano norme tali da attribuirlo espressamente.
Perchè la ratifica operi legittimamente, occorrono:
- circostanze particolari, come ad esempio l’urgenza;
- l’espressa attribuzione all’organo che agisce in via d’urgenza della capacità di adottare il provvedimento di competenza di altro organo con i poteri di questi;
- l’espressa disposizione di un termine entro il quale l’organo effettivamente competente ratifichi il provvedimento adottato dall’organo straordinariamente legittimato ad agire in via d’urgenza.
E’ esattamente lo schema previsto dall’articolo 42, comma 4, del d.lgs 267/2000, che limita il potere della giunta di adottare, salva ratifica consiliare, delibere in via d’urgenza relativamente solo alle variazioni di bilancio.
Nessuna norma ammette espressamente e regola un potere della giunta di ratificare provvedimenti adottati da qualsivoglia altro organo dell’ente locale.
La conclusione cui giunge il Tar secondo la quale la giunta possa ratificare la sottoscrizione della convenzione da parte del sindaco appare forzata. Più lineare sarebbe stato, semmai, allora ricondurre lo schema per analogia all’accordo di programma.
Inoltre, la sentenza in commento richiamata incorre in un errore ancor più clamoroso: considera legittima la sottoscrizione del contratto di appalto da parte del Rup. Ma, ciò è possibile esclusivamente se il Rup coincida con il soggetto preposto al vertice della struttura amministrativa che gestisce l’appalto.
