La trappola della digitalizzazione intesa solo svolgimento delle medesime operazioni invece che su carta utilizzando piattaforme operative, ferme restando competenze, flussi, responsabilità e metodi.
Le sentenze e pronunce con le quali diverse sezioni della Corte dei conti ritengono che i responsabili di incassi derivanti da pagamenti effettuati dai debitori mediante strumenti digitali, dal Pos a PagoPa a piattaforme dedicate, svolgano comune “maneggio di denaro”, svelano per l’ennesima volta quanto ancora arretrato sia il concetto di “digitalizzazione” nell’ambito del sistema pubblico.
Tra tali pronunce, si segnala la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti Abruzzo 27.4.2026, n. 126. Il Collegio è stato chiamato a considerare se sia corretto includere anche gli incassi tramite POS nel conto giudiziale cui è tenuto l’agente contabile. I giudici hanno ritenuto di aderire “all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile” e ritengono “che l’espressione “maneggio di denaro”, va intesa nel senso più ampio e deve comprendere tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili, POS, conto corrente postale). Stessa cosa dicasi relativamente agli incassi eseguiti con carta di credito. Corollario di tale posizione è l’applicazione per queste modalità di riscossione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale”.
In particolare, nel caso di specie la sentenza considera “il conto sottoposto all’esame risulta non correttamente strutturato secondo la normativa di riferimento, in quanto privo dei versamenti in Tesoreria, sostituiti indebitamente dall’inclusione degli incassi tramite POS”. Questo, perchè “l’indicazione delle riscossioni tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” del MOD. 21 costituisce un errore concettuale e determina la carenza di un elemento essenziale del conto con la sua conseguente inammissibilità. L’errata classificazione delle transazioni POS come versamenti, non configura, quindi, una mera imprecisione formale, bensì una carenza di un elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dello “scarico”. Il conto, così redatto, non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente locale, impedendo al giudice di evincere se quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio, rendendo il conto, pertanto, intrinsecamente non verificabile”.
Insomma, per i giudici “la mancanza dell’elemento essenziale che documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente locale non consente la qualifica dell’atto in esame quale rendiconto, né, a maggior ragione, quale conto giudiziale in grado di incardinare il relativo giudizio avanti la Corte dei conti”.
In conclusione, la difformità del processo previsto dal modello 21 introdotto dal dPR. 194/1996 segnala, secondo la Sezione, l’irregolarità della resa.
Il modello è impostato come segue:

Disegna evidentemente un flusso secondo il quale una somma di denaro viene riscossa dall’ente, entrando nella sua cassa, così che, poi, l’importo riscosso vada materialmente versato e trasferito alla tesoreria, che ne rilascia quietanza.
Si tratta di passaggi evidentemente e platealmente antiquati, pensati e predisposti per un vero e proprio maneggio “analogico” di carte: il riferimento alla “quietanza” è chiarissimo.
Ma, gli strumenti di pagamento elettronico, per continuamente aggiornati e sempre più caratterizzati dalla virtualizzazione dei processi, portano a saltare del tutto i passaggi richiesti dal maneggio di valori cartacei.
Un pagamento effettuato da un privato a beneficio dell’ente, tracciato con i metodi di riconoscimento delle piattaforme (non si dica che PagoPA non possa consentire la piena riconoscibilità di chi paga e delle ragioni del pagamento), che si riversa direttamente nella tesoreria non richiede per propria natura i passaggi operativi immaginati dal modello 21 di un dPR del 1996, epoca nella quale internet era ancora agli albori, il Pos quasi non esisteva, meno che mai le sofisticate metodologie di transazione e pagamento elaborate nel corso dei successivi 30 (trenta) anni.
Il fatto è che si incorre sempre nell’errore di considerare la digitalizzazione alla stregua di un sistema hardware simile, nella sostanza, ad una macchina per scrivere un po’ più avanzata, con molta memoria.
Non si capisce che digitalizzare implica abbandonare necessariamente vischiosità, processi, modi di pensare, flussi e passaggi propri del sistema analogico-cartaceo.
Digitalizzare, come spesso si ripete, ma evidentemente a vuoto, significa, al contrario, rivedere da zero i processi di formazione, transazione, tracciamento, attribuzione di paternità e responsabilità, conservazione e dunque anche rendicontazione di quanto viene elaborato in modo virtuale-digitale.
Applicare a strumenti digitali sistemi di rendicontazione manifestamente obsoleti, vecchi di 30 anni, significa dichiararsi volontariamente lontani dalla realtà, ma anche dai principi di buon andamento, economicità ed efficienza.
