Il Regolamento recante le modalità di accertamento e di esercizio del potere sanzionatorio pubblicato da AgID il 29 maggio 2026 chiama direttamente in causa i Comuni e, più in generale, l’intero comparto delle autonomie territoriali. Il dato va colto subito, perché è quello che muta concretamente la posizione degli enti locali: l’art. 1, comma 1, lett. a) del Regolamento include nell’ambito di applicazione i siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori pubblici di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 9 gennaio 2004, n. 4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Unioni e le aziende dei servizi locali rientrano, senza margine di dubbio, in questa categoria. Diversamente dai grandi operatori privati — attratti nel perimetro solo al superamento della soglia di cinquecento milioni di euro di fatturato medio — per gli enti territoriali l’assoggettamento alla vigilanza non dipende da alcun parametro dimensionale: vale per il piccolo Comune montano come per il capoluogo di regione.
Conviene allora leggere il provvedimento non tanto come un testo astratto sul potere sanzionatorio di AgID, quanto come la mappa procedurale che ogni responsabile di un ente locale dovrebbe conoscere, perché descrive con precisione il percorso che può condurre dalla segnalazione di un cittadino fino a conseguenze che ricadono, come vedremo, sulla sfera personale dei dirigenti e dei responsabili degli uffici.
Il primo elemento da mettere a fuoco è il modo in cui l’attività di vigilanza può prendere avvio nei confronti del Comune. L’art. 3 del Regolamento individua tre canali. Il primo è interno al sistema dei controlli: le contestazioni e l’esito insoddisfacente del monitoraggio condotto dall’Area Interoperabilità, Dati e Accessibilità di AgID, trasmessi al Difensore civico per il digitale al termine della verifica tecnica. Il secondo, e per gli enti locali è quello più insidioso sul piano pratico, è la segnalazione, che ai sensi dell’art. 3, comma 3, può essere presentata «da chiunque» in caso di risposte insoddisfacenti o mancate risposte alle richieste formulate attraverso il meccanismo di feedback. La segnalazione si effettua compilando il modulo accessibile tramite il link che ogni ente è tenuto a pubblicare nella propria dichiarazione di accessibilità. È un punto che merita di essere sottolineato presso gli amministratori locali: la dichiarazione di accessibilità non è un mero adempimento formale da assolvere una volta l’anno, ma è lo strumento attraverso cui il cittadino con disabilità — o chiunque per esso — può attivare la macchina della vigilanza. Un Comune che pubblichi una dichiarazione incompleta, datata o priva del link al meccanismo di feedback non solo viola un obbligo, ma si espone in modo diretto al rischio di segnalazione.
Avviata l’attività pre-istruttoria, il Regolamento affida un ruolo centrale al Difensore civico per il digitale, l’ufficio previsto dall’art. 17, comma 1-quater, del CAD. È questa la figura che, ai sensi dell’art. 4, redige una relazione con i rilievi e le richieste di adeguamento, oppure dispone l’archiviazione qualora accerti l’assenza di violazioni o, soprattutto, qualora l’ente si sia nel frattempo conformato. La logica che pervade l’intero testo, e che gli enti locali devono interiorizzare, è infatti di tipo collaborativo e graduale: di fronte a una barriera digitale, AgID non irroga immediatamente una sanzione, ma richiede chiarimenti e adeguamenti, assegnando un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità. Solo se l’ente resta inerte, lasciando decorrere inutilmente quel termine, il rapporto di verifica — redatto a cura dell’Area Vigilanza e Sicurezza ai sensi dell’art. 5 — viene trasmesso all’Area Affari giuridici e contratti pubblici per l’avvio del procedimento sanzionatorio vero e proprio. Per gli enti locali, spesso gravati da carenze di personale e di competenze specialistiche, questa gradualità rappresenta un’opportunità da non sprecare: lo spazio per rimediare esiste, ed è ampio, ma presuppone che l’ente sappia intercettare per tempo i rilievi e attivarsi.
Il punto di maggiore rilevanza per i lettori di questa Rivista riguarda però la natura della conseguenza a carico dell’ente pubblico inadempiente, ed è qui che il Regolamento opera una distinzione che gli amministratori locali devono comprendere con esattezza. La sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato, prevista dall’art. 8, comma 4, in relazione all’art. 9, comma 1-bis, della Legge Accessibilità, è strutturalmente pensata per i soggetti erogatori privati di grandi dimensioni, gli unici a essere caratterizzati da un «fatturato» nel senso proprio del termine. Per le violazioni riferibili ai soggetti pubblici, e quindi ai Comuni, opera invece il diverso meccanismo dell’art. 8, comma 3: in caso di violazioni previste dall’art. 9, comma 1, della Legge Accessibilità, il Direttore Generale di AgID segnala le violazioni accertate a ciascuna amministrazione per l’attivazione dei procedimenti disciplinari, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. La conseguenza, in altri termini, non colpisce il bilancio dell’ente, ma si traduce in una responsabilizzazione interna: l’inadempimento in materia di accessibilità diventa materia di valutazione della performance e potenziale presupposto di responsabilità disciplinare per il dirigente o il responsabile competente. È una scelta di sistema coerente con l’impianto della responsabilità dirigenziale nel pubblico impiego, e proietta l’accessibilità digitale dal piano dell’adempimento tecnico a quello, ben più pregnante, della responsabilità gestionale.
Da questa impostazione discende una conseguenza organizzativa che gli enti farebbero bene a presidiare. Il fronte dell’accessibilità non può essere delegato al solo gestore tecnico del sito o all’azienda esterna che ne cura la manutenzione, ma chiama in causa il Responsabile per la Transizione al Digitale, cui spetta il coordinamento strategico della trasformazione digitale dell’ente, e gli uffici che presidiano gli obiettivi annuali di accessibilità. La pubblicazione tempestiva e veritiera della dichiarazione di accessibilità, la definizione degli obiettivi annuali, la cura del meccanismo di feedback e il monitoraggio interno della conformità ai requisiti tecnici sono attività che, alla luce del nuovo Regolamento, assumono un peso diverso: non più adempimenti a basso rischio, ma presidi che, se trascurati, possono tradursi in segnalazioni agli organismi di valutazione e in procedimenti disciplinari.
Sul piano delle garanzie procedimentali, va rassicurato il lettore che il Regolamento non introduce alcun automatismo punitivo. L’art. 6 prevede la contestazione formale della violazione con indicazione delle norme che si ritengono violate, l’art. 7 fissa in novanta giorni il termine di conclusione del procedimento e riconosce all’ente la facoltà, entro trenta giorni, di trasmettere documentazione, scritti difensivi e di chiedere di essere sentito anche in videoconferenza. L’art. 8, comma 2, consente inoltre l’archiviazione qualora l’ente, dopo la contestazione, si conformi agli obblighi normativi. Il contraddittorio è dunque pieno, e la possibilità di evitare le conseguenze attraverso l’adeguamento permane fino alle fasi avanzate del procedimento.
In conclusione, il messaggio che il nuovo Regolamento consegna agli enti locali è netto: l’accessibilità dei propri servizi digitali esce definitivamente dalla zona grigia degli obblighi «sulla carta» per entrare in un sistema di vigilanza scandito nei tempi, nelle competenze e nelle responsabilità. Per i Comuni la posta in gioco non è una sanzione pecuniaria, ma qualcosa che il dirigente pubblico avverte come altrettanto, se non più, rilevante: la valutazione della propria performance e l’eventuale responsabilità disciplinare. L’indicazione operativa che se ne ricava è una sola, e va rivolta tanto agli organi di vertice quanto alla struttura tecnica: investire ora nella conformità, presidiare la dichiarazione di accessibilità e il meccanismo di feedback, e cogliere lo spazio di collaborazione che il Regolamento offre, prima che la barriera digitale trascurata si trasformi in un procedimento dagli esiti personali.
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