Con l’accrual più poteri ai ragionieri. La nuova contabilità potrebbe ampliare la sfera di apprezzamento dei responsabili del servizio finanziario, ma occorrerà valutare quali paletti verranno trasposti dal vigente (e più restrittivo) ordinamento.
La riforma 1.15 del Pnrr tratteggia un orizzonte nel quale le c.d. politiche di bilancio potrebbero tornare ad assumere un rilievo all’interno della pubblica amministrazione, a fronte di uno status quo che (fatte le debite differenze fra un comparto e l’altro) ha un’impronta fortemente vincolistica.
Del resto, questo tipo di impostazione è insito nelle regole contabili di stampo privatistico cui si ispirano i nuovi standard ITAS e gli stessi principi IPSAS da cui i primi derivano. Negli scorsi anni, invero, abbiamo assistito ad un singolare fenomeno di ibridazione della contabilità finanziaria con l’innesto di istituti tipici di quella aziendale, che sono stati però plasmati in un’ottica diversa e per certi versi opposta rispetto a quella del loro ceppo originario. E proprio questi istituti mostrano plasticamente la differente impostazione dei due sistemi.
FCDE. Con l’introduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità è divenuta obbligatoria la svalutazione dei residui attivi per i quali non è certa la riscossione integrale. Oggi l’accantonamento è quantificato in base all’andamento delle riscossioni dell’ultimo quinquennio, che può ridursi ad un triennio per gli enti che “hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione”.
Stando alle anticipazioni, la prossima manovra potrebbe consentire di abbracciare solo l’ultimo esercizio, in modo da consentire di “capitalizzare” subito gli effetti delle politiche anti-evasione che oggi, invece, manifestano i loro effetti in termini di incremento della capacità di spesa solo nel medio periodo.
Ancora più lasco l’impianto della accrual, che ad oggi non prevede nessun meccanismo analogo al FCDE. Quest’ultimo, infatti, si basa su parametri rigidi, tipici di una contabilità finanziaria autorizzatoria, che non trovano cittadinanza nel mondo privato.
Qui il rischio di credito è rimesso al prudente apprezzamento di chi redige il bilancio, senza percentuali e soglie minime. Ovviamente, in un simile scenario, il pericolo è che si allentino prematuramente i cordoni della borsa, aprendo la strada al ritorno alla prassi ante D. Lgs. 118/2011, quando molti rendiconti si reggevano su crediti spesso inesigibili.
Altri fondi rischi. La stessa impostazione vale per tutti gli altri fondi rischi trapiantati nell’alveo della contabilità finanziaria, dal fondo contenzioso al fondo passività potenziali passando per il fondo perdite partecipate.
Al riguardo, l’ITAS 13 è molto lineare nello stabilire che solo laddove sia “probabile” che esista un’obbligazione attuale alla data di chiusura del bilancio scatta l’obbligo di accantonare, mentre nei casi in cui è ciò è solo “possibile” è necessaria e sufficiente una informativa in nota integrativa di una passività potenziale.
Si tratta di indicazioni in linea con gli standard nazionali e internazionali (OIC 31 e IAS 37). Del resto, anche il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. lgs. 118/2011), al paragrafo 5.2. lettera h), prevede che gli enti siano tenuti ad accantonare risorse al fondo rischi solo in presenza di sentenze di condanna non definitive e non esecutive e nel caso di contenziosi pendenti in cui l’ente abbia “significative probabilità di soccombere“.
Invece, la Corte dei conti prevede un obbligo di accantonamento anche a fronte di passività stimate solo possibili, con un range di accantonamento che oscilla tra un massimo del 49% ed un minimo del 10%, e finanche a fronte di passività remote (per la quali l’accrual non prevede nessun obbligo nemmeno di semplice informazione), con un coefficiente fino al 10%.
Sarà interessante vedere se, nel lungo periodo, prevarrà la prima o la seconda impostazione.
