Nell’attuale ordinamento contabile degli enti locali (allegato 4/2 al dlgs 118/2011) la contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi. Le transazioni, infatti, possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permute, ecc.
La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell’amministrazione stessa.
Un esempio riguarda le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell’art. 16 del DPR. 380/2001, che sono accertate nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all’esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell’esercizio in cui nasce l’obbligazione giuridica, ovvero nell’esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all’esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene.
A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell’ente stesso, all’entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile).
Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale. Sono escluse le regolazioni contabili che registrano movimenti interni di risorse tra le articolazioni organizzative di un ente prive di autonomia contabile e di bilancio. Il principio oggi afferma che “La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione”. Il che fa presumere che, anche in regime accrual, l’adempimento sarà mantenuto. Anche se la nuova contabilità, dovendo essere nativa e non più derivata da quella finanziaria, imporrà di operare delle scritture ulteriori e separate.
