La Delibera n. 3/SEZAUT/2026/FRG della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie contiene un nuovo, forte richiamo al legislatore per una rapida riforma delle procedure di prevenzione e correzione delle crisi finanziarie degli enti locali.
Secondo i giudici contabili, il quadro normativo che disciplina questa delicata materia necessita di una radicale riforma, alla luce di una prassi ormai consolidata. Il segmento preventivo è inefficace, statico e penalizzante e va integrato con un modello predittivo capace di intercettare le crisi prima che queste esplodano.
Esistono oggi strumenti adeguati (machine learning e intelligenza artificiale) che devono essere utilizzati senza remore, nella gestione e nel controllo.
Profondi limiti rivela il segmento correttivo delle crisi, che andrebbe rivisto seguendo il modello dei c.d. Patti con il Governo sperimentati finora con i capoluoghi di provincia.
Gli elementi caratterizzanti sono: l’attivazione dello sforzo fiscale e organizzativo dell’ente, il sostegno finanziario, l’affiancamento e il monitoraggio, la flessibilità dei Piani rispetto ad eventi esogeni. Si potrebbe estendere questo metodo, mettendolo a regime, ai comuni più grandi attualmente in crisi finanziaria e, per quelli più piccoli, si potrebbe ampliare e strutturare l’affiancamento che è stato sperimentato, con risultati positivi, nel 2023 e nel 2024.
Nella riorganizzazione del tessuto normativo bisognerebbe tenere conto anche del ruolo delle regioni che, in molti casi, hanno legiferato sul tema, approntando dei meccanismi di sostegno e affiancamento dei rispettivi comuni. Anche perché il fenomeno delle crisi finanziarie è fortemente polarizzato, oltre che in termini dimensionali, anche e soprattutto sul piano della collocazione geografica.
Sotto il primo profilo, esso è più diffuso nei comuni più grandi, dove la maggiore articolazione organizzativa rende più difficile il percorso di risanamento. Nei centri minori, invece, gli interventi di accompagnamento consentono solitamente condizioni di equilibrio più rapide.
Sotto il secondo profilo, la maggiore concentrazione delle situazioni critiche si registra in Sicilia, Calabria e Campania. L’andamento appare, invece, più contenuto nelle altre regioni del Sud, pur coinvolgendo, o avendo coinvolto, centri medio-grandi come Brindisi, Chieti, Foggia, Lecce, Taranto e Potenza. Nel Centro Italia il numero dei casi è limitato, ad eccezione del Lazio. Al Nord, infine, l’incidenza resta marginale, pur interessando alcune realtà di rilievo come Alessandria, Imperia, Savona, Segrate, Sesto San Giovanni e San Giuliano Milanese.
Nell’ambito di un nuovo modello, il ruolo del controllo esterno può essere proficuamente esercitato, attraverso l’esame dei documenti contabili potenziato dall’utilizzo di strumenti predittivi, nella individuazione degli enti che mostrano difficoltà finanziarie che potrebbero compromettere gli equilibri di bilancio, oltre ovviamente alla supervisione del processo di risanamento, tracciato nei documenti contabili. In ogni caso, l’aggressione allo stock delle crisi con gli strumenti indicati sarà risolutiva se, parallelamente, si ridurrà il flusso annuo di nuovi casi.
Serve quindi una riforma del titolo VIII del Tuel rispetto alla quale sembrano essere maturati, negli ultimi anni, orientamenti convergenti. Il punto è ormai chiaro, ma finora ogni tentativo organico è rimasto al palo, mentre continuano a piovere micro correttivi perlopiù creati ad comunem.
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Il ripristino dei controlli preventivi è una necessità ormai conclamata
Si legge nella delibera della Sezione Autonomie:
“solo l’incremento dei controlli ed il perfezionamento metodologico del monitoraggio, oltre che la continua esecuzione di test di efficacia degli strumenti normativi d’intervento, possono svolgere una funzione di prevenzione alla ulteriore diffusione dei fenomeni di squilibrio, che hanno già conseguito significative e preoccupanti percentuali di presenza nelle allocazioni territoriali“; “La prima questione da rilevare è la scarsa incisività dei meccanismi esistenti (relazioni di mandato, controlli interni ed esterni, controlli di gestione) nell’evidenziare una crisi latente in tempi rapidi per attivare misure correttive“.
Apparentemente, sembra che tutti abbiano chiaro gli effetti deleteri della soppressione dei controlli preventivi, che dovrebbero essere di legittimità, ma anche contabili, esterni. Non sono certo la panacea, ma aiutano di sicuro a scongiurare sul nascere molte delle cause di produzione di squilibri gestionali e di illegittimità.
La febbre autonomistica degli anni ’90 del secolo scorso ha davvero ottenebrato il legislatore. Come troppo spesso accade, le critiche al sistema dei controlli (che certo potevano funzionare meglio) da un lato, e l’ipotesi di laboratorio di un “federalismo” o “policentrismo autonomistico”, che hanno portato alla sciagurata riforma del Titolo V della Costituzione, hanno sortito il solito risultato: non rimediare alle inefficienze del sistema, ma distruggerlo.
I controlli preventivi sono stati eliminati totalmente e quelli interni si sono rivelati, ovviamente debolissimi. L’attività dei revisori dei conti è non pervenuta: per altro, prima era evidente la loro dipendenza dai consigli che li nominavano, tanto che si è passati al metodo più anti meritocratico che esista, il sorteggio; i controlli dei segretari comunali, ovviamente, non servono a nulla, poichè si tratta del caso classico di controllore integralmente dipendente dal controllato per effetto del deleterio spoil system; i controlli di regolarità tecnica e contabile sono inseriti in un ciclo guidato proprio dai segretari comunali e non funzionano.
Nell’era del cloud, delle piattaforme digitali, delle call da remoto, della condivisione dei documenti, della firma digitale e, adesso anche dell’Intelligenza Artificiale, affermare ancora che i controlli possono ridurre la trasparenza a causa di accordi tra controllore e controllato o richiedere l’impiego di troppo tempo, è semplicemente senza fondamento: si tratta di affermazioni basate solo su pregiudizi.
Sembra, comunque, aperta la strada ad un ripensamento (comunque tardivo: sono passati oltre 30 anni). Non solo la Sezione Autonomie evidenzia l’ovvio, ma la legge 1/2026 accenna alla possibilità che si torni, almeno in parte, ad un controllo esterno sugli atti degli enti locali, con particolare attenzione a quelli incidenti sulla finanza pubblica.
Infatti, l’articolo 3, comma 2, della legge, nel definire i criteri della delega conferita al Governo per il riordino delle funzioni della Corte dei conti alla lettera s) prevede di “individuare atti degli enti locali di particolare rilevanza e complessità sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20“.
Forse, si riapre parzialmente la porta al ripristino dei controlli. Di certo, non si può più negare che la loro eliminazione sia stata una delle cause principali delle crisi finanziarie ma delle molte pecche della gestione complessiva degli enti locali
Luigi Oliveri
