Con la deliberazione n. 89/2026, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche ha fornito condivisibilmente un’interpretazione estensiva e non meramente letterale dell’articolo 187, comma 3 bis, del Tuel, secondo il quale l’avanzo di amministrazione “non vincolato” non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del Tuel, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio del bilancio.
Tale norma, quindi, introduce limitazioni all’utilizzo del risultato di amministrazione, senza peraltro distinguere tra fase antecedente o successiva all’approvazione del rendiconto, ove l’ente versi in situazioni di tensione finanziaria sotto il profilo della liquidità, quali l’utilizzo di entrate a destinazione vincolata per le spese di parte corrente, ovvero il ricorso all’anticipazione di tesoreria. Per completezza, va notato che con l’art. 18-bis, d.l. n. 113/2024, il legislatore ha escluso l’operatività di tale limitazione, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, per il caso in cui “il ricorso all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti sia stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR”.
Secondo la Sezione, occorre chiedersi se la disposizione in commento nel delineare l’ambito applicativo del divieto facendo riferimento al concetto di “avanzo di amministrazione non vincolato”, abbia inteso fa riferimento a tutte componenti del risultato di amministrazione diverse dai fondi vincolati, assoggettando pertanto a detto limite anche le quote accantonate, ovvero abbia inteso far riferimento al solo avanzo libero, con la conseguenza che resterebbero sottrarre al divieto non solo le quote vincolate, ma anche quelle accantonate e destinate.
La Corte va oltre una mera interpretazione letterale, basandosi anche su una lettura “storica” della norma e conclude che essa deve essere riferita al solo “avanzo libero”. Tale interpretazione risulta, peraltro, già adottata dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, avendo riguardo al contenuto del “Questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, da ultimo approvato – con riferimento al rendiconto della gestione 2025 – nel contesto delle linee guida di cui alla deliberazione n. 8/SEZAUT/2026/INPR.
Nel Questionario figura, infatti, il seguente quesito: “5. In ordine all’eventuale utilizzo, nel corso dell’esercizio 2025, dell’avanzo d’amministrazione, l’Organo di revisione ha accertato “in sede di applicazione dell’avanzo libero” che l’ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del Tuel (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dall’art. 187, co. 3-bis, dello stesso Testo unico, salvo quanto previsto dall’art. 18-bis, d.l. n. 113/2024, convertito dalla legge 7 ottobre 2024 n. 143?”.
Ebbene, tale formulazione – peraltro già presente nelle precedenti versioni del medesimo questionario – rende evidente come, secondo l’interpretazione offerta dalla Sezione Autonomie in sede di elaborazione del questionario ex art. 1, comma 166 ss. l. 266/2005, il limite all’utilizzo dell’avanzo posto dall’art. 187, co. 3 bis TUEL vada riferito al solo avanzo libero, non anche alle altre componenti dell’avanzo diverse dalle quote vincolate.
Tale conclusione appare, infine, coerente anche sul piano teleologico, atteso che, diversamente, si priverebbe l’Ente della possibilità di utilizzare quote accantonate, costituite da “accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato” come richiesto dall’art. 187, comma 3 TUEL, pur a fronte della verificazione di quelle evenienze in funzione delle quali l’accantonamento era stato disposto.
