Il documento “Linee guida PNRR – Indicazioni per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestones”, predisposto dalla Struttura di missione insieme alla Ragioneria generale dello Stato, fornisce importanti chiarimenti interpretativi e indicazioni operative uniformi in merito ai tempi ed alle modalità di conclusione degli interventi del Piano.
Sotto entrambi i profili, viene operato un coraggioso tentativo di ricondurre ad unità il caleidoscopio di regole definite dalle diverse Amministrazioni titolari. Da un lato, si afferma che l’unica scadenza che conta è il 30 giugno 2026, anche quando atti d’obbligo, convenzioni, decreti ministeriali e ogni altro atto ne individuano altre.
Dall’altro lato, si cerca di stabilire il principio secondo cui entro tale data è sufficiente avere approvato il certificato di ultimazione dei lavori ovvero quello di regolare esecuzione/fornitura, purché contenenti alcuni elementi base ossia:
- identificazione dell’intervento (missione, componente, investimento);
- oggetto dell’appalto, descrizione sintetica e localizzazione;
- riferimenti contrattuali (CIG, CUP, CLP);
- data di emissione;
- sottoscrizione del direttore dei lavori, dell’operatore economico e del RUP.
Ma, come detto, si tratta di un tentativo, della cui riuscita dubitano gli stessi estensori, che infatti sono costretti ad appellarsi al buon cuore dei Ministeri, invitandoli a fornire quanto prima “un quadro informativo completo e immediatamente fruibile”.
Purtroppo, da questo punto di vista, la maionese del PNRR è impazzita da tempo, per cui oggi è difficile richiamare i buoi dentro il recinto.
I soggetti attuatori, quindi, dovranno giocoforza attenersi anche a quanto richiesto per le singole misure, anche laddove ciò di traduca in un aggravio rispetto alle condivisibili indicazioni delle Linee guida.
